Stemma Puglia

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34

(BURL n164 , del 19.11.2007)

“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

ART.28 NORMA DI PRIMA APPLICAZIONE

1. In sede di prima applicazione è consentita, previa domanda all’Assessorato al turismo, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’iscrizione agli albi di cui all’articolo 14 ai titolari persone fisiche di agenzie di viaggi che abbiano svolto detta attività di impresa, in modo continuato e a titolo esclusivo, da almeno sei anni alla data di presentazione dell’istanza.