regione trentino

Testo vigente dal 5 aprile 2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 gennaio 2006, n. 2-55/Leg

Regolamento di esecuzione degli articoli 6 e 7 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo)

B.U. 21 marzo 2006, n. 12

Allegato A


1. ESPERIENZA PROFESSIONALE:

a) vengono valutati i periodi di attività lavorativa prestata nell'ambito di una agenzia di viaggio a titolo di:

- lavoratore con mansioni commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio: punti 1,5 per ogni mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni;

- lavoratore con mansioni non inferiori a quelle corrispondenti al personale di IV livello del comparto delle imprese di viaggio e turismo: punti 1,0 per ogni mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni;

b) l'attività lavorativa prestata con rapporto di lavoro part-time viene valutata con punteggio proporzionalmente ridotto in ragione della riduzione dell'orario;

c) la natura e la durata dell'attività lavorativa, svolta in forma autonoma o dipendente ovvero in qualità di titolare dell'agenzia, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalle competenti autorità.


2. FORMAZIONE PROFESSIONALE:

a) vengono valutati i seguenti titoli di studio:

- diploma di scuola media superiore con specializzazione turistica: punti 10;

- attestato di partecipazione ad un corso post-diploma in materie turistiche, purché conclusosi positivamente con un esame finale ed una valutazione graduata: punti 10;

- diploma di laurea in materie turistiche: punti 20;

- attestato di partecipazione ad un corso post-laurea in materie turistiche, purché conclusosi positivamente con un esame finale ed una valutazione graduata: punti 15;

b) l'equivalenza dei titoli di studio o di formazione professionale conseguiti in altri Stati membri dell'Unione europea deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge.