regione trentino

Testo vigente dal 5 aprile 2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 gennaio 2006, n. 2-55/Leg

Regolamento di esecuzione degli articoli 6 e 7 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo)

B.U. 21 marzo 2006, n. 12

Capo III - Riconoscimento dei requisiti professionali acquisiti tramite l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo

Art. 10 - Competenza

1. L'accertamento del possesso dei requisiti professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 3 bis, della legge provinciale, è disposto dalla Provincia secondo quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).

2. Per la valutazione dell'esperienza professionale e dei titoli acquisiti, il servizio provinciale competente in materia di turismo indice una conferenza di servizi ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), alla quale partecipano i rappresentanti del dipartimento competente in materia di istruzione e dell'Agenzia del lavoro. Nella conferenza è sentito anche un rappresentante della associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale.

3. Il riconoscimento viene disposto con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.