Testo vigente dal 5 aprile 2006
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 gennaio 2006, n. 2-55/Leg
Regolamento di esecuzione degli articoli 6 e 7 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo)
B.U. 21 marzo 2006, n. 12
Capo II - Esame di abilitazione alla direzione tecnica di agenzia di viaggio e turismo
Art. 5 - Prove d'esame
1. Le prove d'esame consistono in:
a) una prova scritta volta a valutare le conoscenze dei candidati nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d);
b) una prova orale consistente in un colloquio nelle materie della prova scritta e in una conversazione nelle lingue scelte dal candidato.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato una votazione di almeno 7/10 nella prova scritta nonché i soggetti esonerati dall'effettuazione della prova scritta ai sensi dell'articolo 6.
3. La prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione media di almeno 6/10 nelle materie della prova scritta ed una votazione media di almeno 7/10 in due lingue straniere, di cui almeno una rappresentata da inglese o tedesco, con almeno 6/10 in ciascuna di esse.