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Stemma Sardegna

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988. n. 13. (¹)


   Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo.

                       Il Consiglio Regionale
                            ha approvato

                Il Presidente della Giunta Regionale
                              promulga

la seguente legge:

                               Art. 1
                              Finalita'

  1.  Nei  limiti  stabiliti  dall'articolo  3  del  proprio  Statuto
speciale, e tenuti  presenti  gli  indirizzi  di  carattere  generale
dettati  dall'articolo  9  della  legge  17  maggio  1983, n. 217, la
presente legge disciplina le condizioni e modalita'  di  costituzione
delle agenzie di viaggio e turismo nonche' l'esercizio delle relative
attivita'.

                               Art. 2
           Definizione delle agenzie di viaggio e turismo

1.  Sono  agenzie  di  viaggio  e  turismo  le imprese che esercitano
attivita'  di  produzione,  organizzazione  di  viaggi  e  soggiorni,
intermediazione  nei  predetti servizi o anche entrambe le attivita',
ivi compresi i compiti  di  assistenza  ed  accoglienza  ai  turisti,
secondo  quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge  27  dicembre  1977,  n.
1084.

                               Art. 3
            Attivita' delle agenzie di viaggio e turismo

   1.  Le agenzie di viaggio e turismo sono preposte allo svolgimento
delle seguenti attivita';
a) la produzione e l'organizzazione di  soggiorni,  crociere,  viaggi
   per via - anche promiscua - terrestre, aerea, fluviale e marittima
   per persone singole o per gruppi, con o senza vendita diretta;
b) l'intermediazione, mediante vendita diretta al pubblico, di titoli
   di trasporto, di soggiorni, crociere e viaggi organizzati da altre
   agenzie.
   2. Le agenzie possono altresi' svolgere le seguenti attivita':
1)  l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di
    citta' con ogni mezzo di trasporto;
2)    la prenotazione e/o vendita al pubblico, di biglietti per conto
    delle imprese  nazionali  ed  estere,  che  esercitano  trasporti
    ferroviari,  automobilistici,  marittimi ed aerei o altri tipi di
    trasporto;
3)   l'accoglienza di  clienti  nei  porti,  aeroporti,  stazioni  di
    partenza o di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
4)    la  prenotazione  di  servizi  di soggiorno nelle varie aziende
    ricettive ovvero di ristorazione, nonche' la vendita di buoni  di
    credito  per  detti  servizi,  emessi  anche  da  altri operatori
    nazionali ed esteri;
5)  il noleggio di autovetture e/o di altri mezzi di trasporto;
6)  la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e
    manifestazioni;
7)   l'inoltro, il ritiro ed il  deposito  di  bagagli  per  conto  e
    nell'interesse del propri clienti;
8)    l'assistenza  per  il  rilascio  dei  passaporti  e  dei  visti
    consolari;
9)    l'attivita'  di  informazione  e   propaganda   di   iniziative
    turistiche,  ivi  compresa  la  raccolta di adesioni a crociere e
    viaggi per l'interno e l'estero, nonche' la  distribuzione  e  la
    vendita  di  pubblicazioni  utili  a  turismo, quali guide, carte
    geografiche e topografiche, opere illustrative, ecc.;
10) le operazioni di emissione. in nome e per  conto  di  imprese  di
    assicurazioni,  di polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori
    e dei danni alle cose trasportate;
11)  la  organizzazione   dei   servizi   relativi   alle   attivita'
    congressuali   ed   alle  attivita'  svolte  in  occasione  delle
    manifestazioni fieristiche;
12) ogni  altra  attivita'  concernente  la  prestazione  di  servizi
    turistici.
   3.  Quando  le  attivita'  previste  negli  articoli  2  e 3 della
presente legge interferiscano con le attivita' professionali  di  cui
all'articolo  11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e della relativa
legislazione  regionale,  le  agenzie  di  viaggio  e  turismo  hanno
l'obbligo   di   avvalersi   degli  operatori  professionali  a  cio'
specificamente abilitati ai sensi di legge.
   4. L'esercizio delle  singole  attivita'  d'impresa  previste  dal
presente articolo deve svolgersi, in quanto applicabile e compatibile
con   la   presente  legge,  nell'ambito  delle  restanti  norme  che
specificamente lo regolano.

                               Art. 4
               Piano pluriennale di razionalizzazione

   1. Al fine di favorire un piu' razionale assetto delle agenzie  di
viaggio  e turismo della Sardegna, l'Assessorato regionale competente
in materia di  turismo  provvede  alla  formazione  di  un  piano  di
adeguamento  della rete delle agenzie medesime rispetto alle esigenze
della  domanda  turistica,  in  coerenza  con  gli  obiettivi   della
programmazione regionale di sviluppo.
   2.  In  particolare,  il  piano sara' finalizzato ad assicurare il
miglioramento  della   qualita',   funzionalita',   produttivita'   e
professionalinazione  dei  servizi  di  agenzia  e  ad  instaurare il
massimo opportuno equilibrio fra la consistenza della rete ed il vol-
ume di domanda derivante dai seguenti fattori:
a) movimento turistico;
b) ricettivita' turistica;
c) popolazione residente.
   3. Alla formazione ed agli  aggiornamenti  pluriennali  del  piano
concorre,  in  sede  consultiva,  il  comitato  di  cui al successivo
articolo  21,  integrato   dai   presidenti   delle   amministrazioni
provinciali  e  delle  Camere di commercio della Sardegna, nonche' da
sindaci dei quattro Comuni isolani capoluogo di provincia.
   4. Il piano, adottato con  decreto  dell'Assessore  regionale  del
turismo entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
e'  pubblicato  nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna.
   5. Contro il piano adottato possono essere presentate osservazioni
al competente Assessorato dalle Province, dai Comuni e dalle  aziende
interessate,  entro  il  perentorio  termine  di  30 giorni dalla sua
pubblicazione.
   6. Definite tali osservazioni, il piano e'  quindi  approvato  con
decreto   del   Presidente   della   Giunta  regionale,  su  conforme
deliberazione  della  Giunta  medesima  ed  iniziativa  di   proposta
dell'Assessorato regionale del turismo.
   7.  Il  piano  approvato  e'  parimenti  pubblicato per esteso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
   8.   Per   gli   adempimenti   relativi   alla    formazione    ed
all'aggiornamento  pluriennale del piano, l'Assessorato regionale del
turismo  puo'  avvalersi,  mediante  convenzione,  delle  prestazioni
tecnico-professionali  di  singoli  esperti,  di gruppi professionali
ovvero di altre eventuali organizzazioni specializzate.
   9. All'aggiornamento pluriennale del piano  viene  provveduto,  di
norma, con cadenza quinquennale.

                               Art. 5
       Autorizzazione regionale all'apertura ed all'esercizio
                 delle agenzie di viaggio e turismo

   1.  L'apertura  e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo e
soggetta ad autorizzazione regionale, personale e non trasferibile.
   2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  con  decreto  dell'Assessore
regionale  competente  in  materia  di  turismo - sentito il comitato
tecnico consultivo di cui al successivo articolo 21 - previo  formale
nulla-osta  della  competente  autorita'  di  pubblica  sicurezza per
quanto attiene all'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 11
e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
773 e successive modificazioni.
   3. Per le societa', i requisiti di cui ai richiamati articoli 11 e
12  del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza debbono essere
posseduti dal legale rappresentante e dai componenti il consiglio  di
amministrazione.
   4. Non potra' essere in alcun caso ammesso che le agenzie adottino
la denominazione di Comuni o regioni italiane, o che la denominazione
medesima  sia uguale o simile a quella di altre agenzie gia' operanti
nel territorio nazionale.
   5.   Per   il   rilascio   dell'autorizzazione   all'apertura   ed
all'esercizio  di  agenzie  di  viaggio e turismo a persone fisiche o
giuridiche straniere, trova applicazione la  normativa  dell'articolo
45,  punto  2,  del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno
1979, n. 348.
   6. L'autorizzazione di cui al precedente primo comma  comporta  il
pagamento  della  competente  tassa  di  concessione  regionale  e la
prestazione della cauzione di  cui  al  successivo  articolo  10.  In
mancanza  di specifica normativa regionale, valgono gli importi della
tassa di concessione governativa.
   7. L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata  di  anno  in
anno con il pagamento della tassa di concessione annuale.
   8.  In  caso  di  cessione dell'agenzia, la prosecuzione della sua
attivita' e' subordinata alla voltura dell'autorizzazione regionale -
da attuarsi con le procedure dei precedenti secondo e terzo  comma  -
in   favore  del  titolare  della  ditta  individuale  o  del  legale
rappresentante   della   societa'   subentranti   nella    proprieta'
dell'agenzia ceduta, previo accertamento dei prescritti requisiti.

                               Art. 6
                        Succursali e filiali.
                        Succursali stagionali

   1.  L'apertura  di succursali e filiali delle agenzie di viaggio e
turismo   e'   subordinata   al   conseguimento   di   autorizzazione
dell'Assessore  regionale  del turismo, con le modalita' e condizioni
stabilite per l'apertura delle agenzie.
   2. Le filiali e succursali devono avere  la  stessa  denominazione
della   agenzia   da   cui   derivano,  essere  sempre  ufficialmente
contrassegnate con il competente termine "filiale" o "succursale"  ed
essere  individuabili  -  in caso di pluralita' di derivazione da una
medesima agenzia - con numerazione progressiva.
   3.  Quando  motivato  da  particolari  esigenze  stagionali  della
domanda  turistica, a richiesta delle interessate agenzie operanti in
Sardegna,  puo'  essere  eccezionalmente  autorizzata  -  su   parere
favorevole  del  comitato  tecnico-consultivo  di  cui  al successivo
articolo 21 e sempreche' in Comuni dove non  operino  altre  agenzie,
filiali  o succursali di viaggio e turismo - l'apertura di succursali
stagionali per periodi comunque non eccedenti  la  durata  di  cinque
mesi. All'operativita' di tali succursali stagionali sono solidamente
estese  le  garanzie  cauzionali  ed assicurative costituite ai sensi
della presente legge per l'operativita' delle agenzie di appartenenza
e delle altre eventuali succursali e filiali da queste dipendenti.

                               Art. 7
             Direzione tecnica delle agenzie di viaggio
                  e delle loro filiali e succursali

   1. L'organizzazione tecnica delle agenzie  di  viaggio  e  turismo
nonche'  di  ogni loro singola filiale e succursale e' affidata ad un
direttore  iscritto  nell'apposito  albo  professionale  di  cui   al
successivo articolo 8.
   2.  L'esercizio dell'attivita' d'impresa di dette agenzie, filiali
e succursali senza il supporto professionale del direttore tecnico e'
vietato, e comporta la comminazione di sanzioni amministrative e, nei
casi piu' gravi, la decadenza dell'autorizzazione regionale.
   3. Per ottenere l'iscrizione all'albo regionale,  gli  interessati
debbono  aver  conseguito  l'abilitazione  alle funzioni di direttore
tecnico  di  agenzia  di  viaggio  e  turismo,   previo   superamento
dell'esame   di   idoneita'  tecnico-professionale  disciplinato  dai
successivi articoli 13 e 14.
   4. Il direttore tecnico e' tenuto a prestare la propria  opera  in
una  sola agenzia, filiale o succursale, con carattere di continuita'
ed esclusivita' e con l'obbligo di residenza in Sardegna.
   5. La direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo o di una
sua eventuale filiale o succursale puo' essere assunta  dallo  stesso
titolare  dell'agenzia,  quando abbia anch'egli superato i prescritti
esami di idoneita' previsti dagli articoli 13  e  14  della  presente
legge  ed abbia ottenuto la conseguente iscrizione all'albo regionale
richiamato nel precedente primo comma.
   6. I titolari delle agenzie di viaggio e turismo  provvedono  alla
nomina od alla sostituzione del direttore tecnico - dandone immediata
comunicazione   scritta   all'Assessorato  regionale  del  turismo  -
rispettivamente all'atto stesso dell'avvio dell'esercizio di  impresa
dell'agenzia  ed  entro  il termine di trenta giorni dalla cessazione
dal servizio del preesistente direttore tecnico. A motivata richiesta
del titolare dell'agenzia, l'Assessorato  del  turismo,  valutate  le
prodotte  motivazioni,  puo'  consentire proroghe ai predetti termini
per periodi, cumulativamente considerati, comunque  non  superiori  a
masi sei.

                               Art. 8
                Albo regionale dei direttori tecnici

   1.  E'  istituito  l'albo  regionale  dei  direttori tecnici delle
agenzie di viaggio e turismo. Esso e'  tenuto  ed  aggiornato  presso
l'Assessorato  regionale  competente  in materia di turismo e vi sono
iscritti:
a) i direttori tecnici abilitati ai sensi della presente legge a pre-
   stare la loro attivita' professionale  nelle  agenzie,  filiali  e
   succursali  di viaggio e turismo, mediante superamento degli esami
   di idoneita' di cui ai successivi articoli 13 e 14;
b) coloro che  siano  stati  riconosciuti  idonei  alle  funzioni  di
   direzione  tecnica  a norma del regio decreto 23 novembre 1936, n.
   2523, con servizio di direttore tecnico presso un'agenzia, filiale
   o succursale di viaggio e turismo operante in Sardegna;
c)  coloro  che  fuori  dei  casi  delle precedenti lettere a) e b) -
   abilitati all'esercizio delle funzioni  di  direttore  tecnico  ai
   sensi  del  citato  regio  decreto 23 novembre 1936, n. 2523 o, in
   possesso di titolo di abilitazione  equipollente  ai  sensi  della
   normativa  vigente  - dimostrino adeguata conoscenza della realta'
   turistica locale, con superamento dell'apposito esame  integrativo
   previsto  dall'ultimo  comma del successivo articolo 14 in materia
   di  "legislazione,  geografia   e   strutture   turistiche   della
   Sardegna".
   2.  L'iscrizione  all'albo  regionale  -  che integra il requisito
giuridico  dell'accertata  idoneita'  per  l'esercizio  in   Sardegna
dell'attivita' professionale di direttore tecnico di agenzia, filiale
o succursale di viaggio e turismo - e' disposta:
-  d'ufficio,  per  i casi di cui alle lettere a) e c) del precedente
  comma;
- a domanda degli interessati  per  il  caso  della  lettera  b),  da
  presentare  all'Assessorato  regionale  del  turismo,  a  mezzo  di
  raccomandata postale, entro il perentorio  termine  di  180  giorni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   3.  Nell'albo  sono  evidenziati i direttori tecnici che risultino
contemporaneamente   titolari   di   autorizzazione   regionale   per
l'apertura e l'esercizio in Sardegna di agenzie di viaggio e turismo.

                               Art. 9
       Domanda per il rilascio della autorizzazione regionale
        per l'apertura e l'esercizio di agenzie di viaggio e
                 turismo o loro filiali e succursali

   1.  La  domanda  diretta  ad  ottenere  l'autorizzazione di cui al
precedente  articolo  5  deve  essere   indirizzata   all'Assessorato
regionale competente in materia di turismo.
   2.  Alla domanda dovra' essere allegata la documentazione probante
il possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneita' tecnico-funzionale e di ubicazione dei locali  prescelti
   a  sede  sia  dell'agenzia  che  delle  sue  eventuali  filiali  e
   succursali, con riguardo anche alla disponibilita' nelle immediate
   vicinanze di adeguate zone di parcheggio. I locali debbono  essere
   comunque indipendenti rispetto all'esercizio di attivita' estranee
   a quelle istituzionali di agenzia;
b) adeguato decoro dell'arredamento dei locali;
c) moderna efficienza delle attrezzature e degli strumenti operativi;
d) capacita' finanziaria;
e) idoneita' tecnico-professionale del direttore tecnico designato.
   3.  L'idoneita' tecnico-professionale e' accertata col superamento
di specifico esame  regionale  di  abilitazione  all'esercizio  delle
attivita'   gestionali   delle  agenzie  di  viaggio  e  turismo,  in
conformita' a quanto previsto dal successivo articolo 13.
   4. I requisiti di cui alle lettere  a),  b),  e  c)  del  presente
articolo  sono  a  loro volta accertati con sopralluogo e documentati
con la produzione di utili  elaborati  cartografici,  planimetrici  e
fotografici.
   5.  La  capacita'  finanziaria  di cui alla lettera d) deve essere
rapportata anche per le ditte individuali al capitale minimo previsto
dalle leggi vigenti per le societa' a responsabilita' limitata.

                               Art. 10
                              Cauzione

   1.  Entro  venti  giorni  dalla  data  di  notifica  del  rilascio
dell'autorizzazione   regionale   per   l'apertura   e    l'esercizio
dell'agenzia  di  viaggio  e  turismo  o  di  ciascuna  sua filiale o
succursale,  l'imprenditore  dovra'  versare  alla  Tesoreria   della
Regione  Autonoma  della Sardegna un deposito cauzionale in titoli di
rendita pubblica ovvero in titoli al portatore, esenti  da  qualsiasi
vincolo,  o  fidejussione bancaria o assicurativa in misura pari a L.
30.000.000, rivalutata ogni quinquennio a  far  data  dal  1  gennaio
1990, in rapporto all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
   2.  Il  materiale  avvio  dell'attivita'  d'impresa dell'agenzia o
della sua eventuale filiale o succursale e' in ogni caso  subordinato
al preventivo adempimento dell'obbligo di cauzione.
   3.    La mancata presentazione in termini del deposito cauzionale,
comporta la  sospensione  dell'autorizzazione  regionale,  o  la  sua
decadenza,  qualora  la prestazione della cauzione stessa non avvenga
entro ulteriori venti giorni dal termine scaduto.
   4.   Il deposito  cauzionale  ha  la  finalita'  di  garantire  il
corretto   svolgimento  delle  attivita'  dell'agenzia  o  della  sua
eventuale filiale e succursale, nonche' l'esatto adempimento dei vari
obblighi ad essa derivanti dalla presente legge.
   5.   Con provvedimento dell'Assessore regionale  del  turismo,  da
adottarsi sentito il comitato tecnico consultivo di cui al successivo
articolo  21, il deposito cauzionale puo' essere anche utilizzato sia
a ristoro di sanzioni amministrative  pecuniarie  non  corrisposte  a
fronte  di  inoppugnabili ordinanze-ingiunzioni di pagamento, sia - a
seguito  di  atto  giudiziale  o  stragiudiziale  che  riconosca   la
responsabilita'  dell'agenzia  -  ad  integrazione  dei  massimali di
copertura delle polizze assicurative di cui  al  successivo  articolo
11,  per  risarcimento  di  danni  conseguenti al mancato od inesatto
adempimento da parte dell'impresa  degli  obblighi  assunti  verso  i
clienti.
   6.    Nei  casi in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto
alla sua originaria consistenza  per  effetto  dell'applicazione  del
precedente  comma,  esso  deve  essere  reintegrato  nel  suo importo
originario entro venti giorni dal ricevimento della diffida regionale
ad adempiervi pena la comminazione delle sanzioni del terzo comma del
presente articolo.

                               Art. 11
                        Garanzia assicurativa

   1.  A garanzia del corretto ed esatto adempimento  degli  obblighi
assunti verso i clienti con il contratto di viaggio, tenuto conto del
costo  complessivo  dei servizi offerti e delle disposizioni previste
in materia  dalla  vigente  Convenzione  internazionale  relativa  al
contratto  di  viaggio  (CCV),  le  agenzie di viaggio e turismo sono
obbligate a stipulare adeguate polizze assicurative  dandone  notizia
all'Assessorato regionale del turismo.

                               Art. 12
                  Registro regionale delle agenzie
                        di viaggio e turismo

   1.    Presso  l'Assessorato  regionale  del  turismo  e' istituito
apposito registro delle agenzie, delle filiali e delle succursali  di
viaggio e turismo operanti in Sardegna.
   2.  L'iscrizione  al  registro  regionale  costituisce  condizione
indispensabile,  congiuntamente  al  possesso  delle   autorizzazioni
prescritte,  per il legittimo esercizio delle attivita' delle agenzie
di viaggio e turismo, nonche' delle loro filiali e succursali.
   3.  Entro  il  mese  di  gennaio  di  ciascun anno, l'elenco delle
agenzie di viaggio e  turismo  autorizzate  e'  pubblicato  in  testo
aggiornato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione e trasmesso per
conoscenza al Ministero del turismo.

                               Art. 13
              Esami di idoneita' tecnico-professionali
        dei direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo

   1.  All'accertamento  dell'idoneita'   tecnico-professionale   per
l'esercizio  dell'attivita'  di  direttore  tecnico  delle agenzie di
viaggio e turismo si provvede mediante apposito esame riguardante:
a) conoscenza della legislazione, amministrazione  ed  organizzazione
   delle agenzie di viaggio e turismo;
b)  conoscenza  di  tecnica,  legislazione e geografia turistica, con
   particolare riferimento all'ordinamento ed  alla  geografia  della
   Sardegna;
c)  conoscenza di almeno due lingue straniere fra cui l'inglese.
   2.  In  sede  di  prima  applicazione, gli esami sono disposti con
decreto dell'Assessore  regionale  del  turismo,  da  pubblicare  per
esteso  nel  Bollettino  Ufficiale  della Regione sarda, entro trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  piano   pluriennale   di
razionalizzazione  della  rete  delle  agenzie  di  viaggio e turismo
previsto dal precedente articolo 4.
   3. Sulla scorta delle accertate esigenze  settoriali,  sentito  il
comitato  di  cui  al  successivo articolo 21, gli esami di idoneita'
sono disposti con periodicita' normalmente triennale.
   4. Per la  partecipazione  agli  esami  gli  interessati  dovranno
presentare domanda all'Assessorato regionale del turismo, nei termini
e  col  corredo  documentale stabiliti nel citato decreto. La domanda
dovra' in particolare precisare quali lingue straniere  il  candidato
conosca  e  quale  specificamente  stabilisca  di  presentare,  oltre
l'inglese, ai fini delle  prescritte  prove  d'esame.  Nella  domanda
dovra'  essere  inoltre  dichiarato  e  documentato  il  possesso dei
seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o  di  altro  stato  membro  della  Comunita'
  europea;
- eta' non inferiore ad anni 18;
- godimento dei diritti civili e politici;
-  idoneita'  fisica  all'esercizio della professione, certificata in
  data non anteriore a tre mesi rispetto a  quella  di  presentazione
  della domanda;
-  assenza  di impedienti precedenti penali, attestata da certificato
  generale  del  casellario  giudiziario,  di  data   parimenti   non
  anteriore a tre mesi rispetto a quella della domanda;
- diploma di scuola media superiore.

                               Art. 14
                            Prove d'esame

   1.  L'esame di idoneita' di cui al precedente articolo consiste in
due prove scritte ed in una prova orale.
   2. Le prove scritte vertono:
- la prima su questioni di tecnica e di legislazione  turistica,  con
  approfonditi   richiami   a   problemi   di  amministrazione  e  di
  organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
-  la  seconda  nella traduzione di un brano di lingua italiana nelle
  due lingue prescelte.
   3.  Alla  prova  orale  sono  ammessi  i  candidati  che   abbiano
riportato,  in  ciascuna  prova scritta, il punteggio di almeno sette
decimi. L'esame di idoneita' e' superato  se  nella  prova  orale  il
candidato  consegua  una  votazione  media  parimenti non inferiore a
sette decimi, con  minimo  punteggio  di  sei  decimi  nelle  singole
materie di esame.
   4.  L'esame  integrativo  richiesto alla lettera c) del precedente
articolo 8, per l'iscrizione all'albo regionale dei direttori tecnici
di  agenzia,  consiste  nello  svolgimento,   davanti   alla   stessa
commissione  d'esame  di cui all'articolo 15 della presente legge, di
un colloquio in  materia  di  "legislazione,  geografia  e  strutture
turistiche della Sardegna".

                               Art. 15
          Commissione giudicatrice degli esami di idoneita'

   1.  La commissione giudicatrice degli esami di idoneita' di cui al
precedente articolo 13 e' nominata con decreto del  Presidente  della
Giunta  regionale,  su conforme deliberatone della Giunta medesima ed
iniziativa di proposta dell'Assessore regionale del turismo.
   2. Detta commissione e' composta:
- dall'Assessore regionale del turismo o da un suo  delegato  che  la
  presiede;
- dal coordinatore generale dell'Assessorato regionale del turismo;
- da un funzionario degli enti provinciali del turismo;
-  da  un docente universitario per ciascuna lingua straniera oggetto
  di esame;
- da due docenti in materia  di  tecnica,  legislazione  e  geografia
  turistica;
-  da  un  rappresentante  designato dall'associazione regionale piu'
  rappresentativa a livello regionale  delle  agenzie  di  viaggio  e
  turismo;
-  da  un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei
  direttori tecnici o, in mancanza di un'organizzazione specifica  di
  categoria,  da  un  rappresentante  designato  dalle organizzazioni
  sindacali dei lavoratori del settore.
   3. Funge da segretario un funzionario  dell'Assessorato  regionale
del turismo.
   4.  Ai  componenti della commissione, sono riconosciuti i compensi
previsti dalla vigente legislazione regionale per analoghi consessi.

                               Art. 16
                   Attivita' senza scopo di lucro

   1. Le associazioni senza scopo di lucro operanti con carattere  di
continuita',   a   livello   regionale  o  nazionale,  per  finalita'
culturali, politiche, religiose, ricreative, sportive o sociali, sono
autorizzate, sempreche'  negli  esclusivi  confronti  dei  rispettivi
associati,  al diretto esercizio delle attivita' di cui al precedente
articolo 3, fatta eccezione per  gli  interventi  di  intermediazione
mediante  vendita  diretta  al  pubblico di cui alla lettera b) dello
stesso articolo 3.
   2. L'esercizio delle ammissibili attivita' di  cui  al  precedente
comma  resta  in  ogni  caso subordinato - senza pregiudizio per ogni
altro  onere  o  condizione  eventualmente   posti   dalla   restante
legislazione in vigore - ai seguenti obblighi:
1) preventiva trasmissione all'Assessorato regionale del turismo. una
   tantum,  dell'atto  costitutivo e dello statuto sociale, corredato
   di formale documentazione attestativa dei seguenti requisiti:
   a) assenza di qualunque forma od interesse di lucro nell'esercizio
      delle attivita' di sviluppo sociale, morale e  culturale  della
      personalita' degli associati, documentabile anche attraverso la
      produzione dei bilanci sociali;
   b) assenza di qualsiasi ingerenza e controllo circa l'operativita'
      gestionale  dell'associazione da parte di soggetti ed organismi
      esercenti attivita' imprenditoriali;
   c) organizzazione e funzionamento associativi secondo  criteri  di
      democraticita';
   d)   fruizione  dei  servizi  sociali  solamente  da  parte  degli
      associati;
2) presentazione all'Assessorato regionale del turismo, entro  il  31
   marzo di ciascun anno, del programma delle attivita' riconducibili
   al  primo  comma  del  presente  articolo,  da  svolgere nel corso
   dell'esercizio.

                               Art. 17
                Redazione, pubblicazione e diffusione
                      dei programmi di viaggio

   1. I  programmi  nonche'  i  manifesti  ed  ogni  altro  materiale
illustrativo concernente l'organizzazione di viaggi da effettuarsi in
Italia  ed  all'estero,  diffusi  da  imprese  di  viaggio  e turismo
operanti nel territorio della Regione Sardegna, devono essere redatti
in modo da fornire al pubblico una informazione corretta e completa e
devono contenere, ai fini della loro pubblicazione  o  diffusione  in
qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:
a)   denominazione   dell'agenzia  organizzatrice  ed  estremi  della
   relativa autorizzazione;
b) data di svolgimento del viaggio o della crociera;
c) itinerario;
d) durata;
e) prezzo  globale  corrispondente  a  tutti  i  servizi  previsti  e
   condizioni di pagamento;
f)   elencazione   e   descrizione   dei  servizi  preventivati,  con
   particolare   riferimento   ai   mezzi    di    trasporto,    alle
   caratteristiche  degli alberghi, al numero dei pasti ed a tutte le
   altre prestazioni comprese nel prezzo;
g) termini per le iscrizioni;
h) termini e condizioni per le rinunce ed ammontare  della  eventuale
   penalita':
i) modalita' di rimborso delle quote pagate nei casi di:
   - annullamento del viaggio da parte dell'impresa;
   - rinuncia al viaggio da parte del cliente;
   - annullamento del viaggio per causa di forza maggiore o per altro
     motivo prestabilito;
l) periodo di validita' e data di diffusione del programma;
m)    richiamo    delle   condizioni   generali   della   convenzione
   internazionale  di  Bruxelles  sui  contratti  di  viaggio  (CCV),
   ratifica con legge del 27 dicembre 1977, n. 1084.
   2.  Il  programma di viaggio costituisce l'elemento di riferimento
della promessa di servizio al fine di accertare l'esatto  adempimento
di  quanto  in  esso  previsto.  Di  esso deve essere fatto esplicito
richiamo nei documenti di viaggio, quando previsti.
   3. Gli  annunci  ed  inserti  pubblicitari  diffusi  attraverso  i
giornali,   trasmissioni  radiotelevisive  ed  ogni  altro  mezzo  di
comunicazione di massa non possono contenere informazioni difformi  o
contrastanti  rispetto  ai  programmi  di  viaggio,  ai cui contenuti
possono tuttavia fare espresso rinvio in formula sintetica.
   4. In calce al programma dovra' essere  apposta  la  dichiarazione
che la pubblicazione e' stata redatta conformemente alle disposizione
della presente legge.
   5.   Almeno  trenta  giorni  prima  della  data  di  inizio  della
diffusione  le  agenzie  di  viaggio  e  turismo  devono  trasmettere
all'Assessorato  regionale competente in materia di turismo copia dei
programmi, annunci, manifesti e simili di cui ai precedenti  primo  e
terzo comma
   6.  Eventuali  improprieta',  inesattezze  ovvero  difformita' dei
programmi rispetto alle disposizioni della presente  legge,  potranno
formare  oggetto  di richiamo da parte dell'Assessorato regionale del
turismo, cui compete di impartire direttive alle agenzie di viaggio e
turismo, con obbligo delle stesse di conformarsi  alle  richieste  di
modifica da esso proposte.

                               Art. 18
                         Chiusura temporanea

   1.  Alle  agenzie di viaggio e turismo nonche' alle loro filiali e
succursali e' consentito, nell'arco di ogni anno solare,  un  periodo
di  chiusura  non  superiore  a  trenta  giorni, previa comunicazione
all'ufficio  periferico  dell'Assessorato   regionale   del   turismo
competente per territorio.
   2.  La  chiusura  per  periodi superiori a trenta giorni e' invece
soggetta a preventivo nulla osta di detto Assessorato, che  non  puo'
essere  comunque  concesso  per  un  periodo  superiore  a  sei mesi,
eventualmente rinnovabili una  sola  volta  su  parere  del  comitato
tecnico consultivo di cui all'articolo 21 della presente legge.

                               Art. 19
                   Attivita' turistiche esercitate
                  da imprese di pubblici trasporti

   1.  Non  sono  soggette  alla  disciplina  della presente legge le
imprese  nazionali  e  regionali  che  esercitano   l'attivita'   del
trasporto  terrestre,  marittimo, aereo o di altro tipo, salvo che le
stesse  assumano  direttamente  anche  l'organizzazione  di   viaggi,
soggiorni  e/o  crociere  ed  escursioni,  comprendenti prestazioni o
servizi resi oltre il servizio di  trasporto,  per  i  quali  debbono
essere  munite  dell'autorizzazione  regionale  di  cui al precedente
articolo 5.

                               Art. 20
               Biglietterie delle Ferrovie dello Stato
                    e delle linee di navigazione

   1. Sono parimenti sollevati dalla disciplina della presente  legge
gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti
delle  Ferrovie  dello  Stato e delle linee di navigazione marittima,
operanti all'interno del territorio regionale.
   2. Tali uffici non possono in alcun modo prestare ai clienti altri
servizi turistici.

                               Art. 21
        Comitato tecnico per le agenzie di viaggio e turismo

   1.  Quale  organo  di  consulenza  tecnica  generale in materia di
agenzie di viaggio  e  turismo,  e'  istituito  presso  l'Assessorato
regionale  del  turismo un comitato tecnico presieduto dall'Assessore
regionale del turismo o da un suo delegato e cosi' composto:
- dal coordinatore generale dell'Assessorato regionale del turismo;
- da un rappresentante per ciascun ente provinciale  per  il  turismo
  della  Sardegna,  con  voto limitato ai solo ente di volta in volta
  territorialmente interessato;
- da due rappresentanti delle imprese di viaggi e  turismo  designati
  dalla  associazione  regionale  di categoria piu' rappresentativa a
  livello regionale;
- da un rappresentante degli  albergatori  della  Sardegna  designato
  dall'associazione  di  categoria  piu'  rappresentativa  a  livello
  regionale.
   2. Le mansioni di segretario sono  esercitate  da  un  funzionario
dell'Assessorato regionale del turismo.
   3.  Congiuntamente  ai  titolari,  per ciascun componente e per il
segretario e' nominato anche il  supplente.
   4. A parita' di voti prevale il voto del presidente.
   5. Ai componenti ed al segretario del comitato - che e' costituito
con decreto dell'Assessore regionale del turismo e dura in carica  un
quinquennio  -  competono  i  compensi previsti per analoghi consessi
dell'Amministrazione regionale.

                               Art. 22
                  Funzioni di vigilanza e controllo

   1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e
turismo, ferme restando  le  competenze  dell'autorita'  di  pubblica
sicurezza,  sono esercitate dall'Assessorato competente in materia di
turismo,  con  facolta'  di  disporre  ispezioni  e  controlli  sulla
corretta  applicazione  della  presente  legge  a mezzo sia di propri
funzionari che avvalendosi della restante organizzazione pubblica del
turismo.

                               Art. 23
                       Sanzioni amministrative

   1. Salve le ipotesi di reato contemplate dal codice penale,  e  le
conseguenze  sanzionatorie  stabilite  dagli  articoli  10 e 24 della
presente legge per i casi di  ritardata  ed  omessa  prestazione  dei
prescritti  depositi cauzionali, la violazione della normativa di cui
alla  presenta   legge   comporta   l'applicazione   delle   sanzioni
amministrative appresso indicate:

A)  SANZIONI PECUNIARIE:

A1  -  sanzione  da  lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per l'esercizio
     occasionale o continuativo, senza la  prescritta  autorizzazione
     regionale,  delle  attivita'  d'impresa  di  cui  al  precedente
     articolo 3;
A2 - sanzione da lire  1.000.000  a  lire  5.000.000  per  violazione
     dell'obbligo   delle   agenzie   di  avvalersi  degli  operatori
     professionali specificamente abilitati ai sensi  di  legge,  nei
     casi  in  cui  le  attivita'  dell'agenzia interferiscano con le
     attivita' professionali di cui all'articolo 11  della  legge  17
     maggio 1983, n. 217, e della correlativa legislazione regionale;
A3  - sanzione da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'esercizio delle
     attivita'  d'impresa  dell'agenzia  o  di  una  sua  filiale   o
     succursale  in  perdurante  assenza,  oltre  i  massimi  termini
     consentiti dal precedente articolo 7, del direttore tecnico;
A4 - sanzione da lire 1.000.000 lire 10.000.000 a carico dei titolari
     di agenzia di viaggio e turismo che si  avvalgono  di  un  unico
     direttore  tecnico  sia  per l'agenzia che per una sua filiale o
     succursale, sia  per  piu'  filiali  o  succursali  dell'agenzia
     medesima;
A5  -  sanzione  da  lire  200.000  a lire 2.000.000 per il mancato o
     ritardato  invio  all'Assessorato  regionale  del  turismo   dei
     programmi  dei  viaggi  e relative pubblicazioni promozionali ed
     illustrative di cui al  precedente  articolo  17;  per  la  loro
     difformita'    rispetto    alle    copie   di   essi   trasmesse
     all'Assessorato; per la loro non conformita'  alle  disposizioni
     della    presente    legge,    con    particolare    riferimento
     all'incompletezza dei dati e delle indicazioni  prescritti;  per
     l'inottemperanza  alle  richieste  di  loro  modifica  da  parte
     dell'Assessorato regionale del turismo;
A6 - sanzione da  lire  200.000  a  lire  2.000.000  per  il  mancato
     adempimento,  da  parte delle associazioni senza scopo di lucro,
     degli obblighi di cui al precedente articolo 16  rispettivamente
     concernenti;
     -  trasmissione  all'Assessorato regionale del turismo dell'atto
       costitutivo dell'associazione e sue  eventuali  modificazioni,
       completo dei relativi corredi  documentali;
      -  presentazione  in  termini,  allo  stesso  Assessorato,  dei
       programmi generali delle ammissibili attivita' annuali;
      - presentazione in termini all'Assessorato medesimo dei singoli
       programmi  di   viaggio,   completi   dei   prescritti   dati,
       indicazioni e richiesta "dichiarazione aggiuntiva";
      -  assunzione  di  congrua garanzia assicurativa a copertura di
       eventuali  rischi  dei  soci  partecipanti  ai  programmi   di
       viaggio;
A7  -  sanzione  da  lire  2.000.000  a lire 20.000.000 per l'abusivo
     esercizio, da parte  delle  imprese  nazionali  o  regionali  di
     trasporto  di  cui al precedenti articoli 19 e 20, di attivita',
     prestazioni e servizi per i quali la stessa normativa  prescrive
     l'autorizzazione regionale;
A8  -  sanzione da lire 200.000 a lire 1.000.000 per i casi di omessa
     comunicazione preventiva all'Assessorato regionale  del  turismo
     delle  chiusure per ferie annuali delle agenzie o loro filiali e
     succursali;
A9 - sanzione da lire 500.000 a lire 5.000.000 per i casi di chiusura
     delle agenzie, filiali o  succursali  per  periodi  superiori  a
     trenta  giorni  senza il prescritto  nulla osta regionale di cui
     al secondo comma del precedente articolo 18.

B) SANZIONI NON PECUNIARIE:

B1 - sospensione dell'autorizzazione regionale da uno a sei mesi  per
     i  casi  di  inadempienza  dell'agenzia  rispetto  alla  diffida
     dell'Assessorato  del   turismo   a   provvedere   entro   tempi
     predeterminati  all'attribuzione  dell'incarico della prescritta
     direzione tecnica:
B2  -  decadenza  dell'autorizzazione regionale, sentito, il comitato
     consultivo  di  cui  al  precedente  articolo   21,   dopo   due
     infruttuose   diffide   regionali   ad   adempiere  alla  dovuta
     attribuzione dell'incarico di direttore tecnico;
B3 - sospensione dell'autorizzazione regionale per i casi di  mancata
     accensione  della  garanzia  assicurativa  di  cui al precedente
     articolo 11, e decadenza della stessa dopo  infruttuosa  diffida
     regionale  ad  adempiervi  entro il perentorio termine di giorni
     quindici dal ricevimento della diffida medesima;
B4 - sospensione dell'autorizzazione regionale da  uno  a  sei  mesi,
     sentito  il comitato tecnico consultivo regionale, per i casi di
     recidiva  nella  violazione  delle  disposizioni  previste   dal
     precedente articolo 17 in rapporto alla redazione, pubblicazione
     e   diffusione   di  programmi  di  viaggio,  nonche'  decadenza
     dell'autorizzazione medesima, sentito lo stesso comitato tecnico
     consultivo, per le ipotesi  di  grave  recidiva  abituale  nella
     medesima infrazione;
B5  -  declaratoria  di decadenza dell'autorizzazione regionale per i
     casi di ingiustificata e non autorizzata  chiusura  dell'agenzia
     di  viaggio, filiale o succursale per un periodo superiore a sei
     mesi.
   2. Sempreche' nell'ambito del massimale previsto dall'articolo  10
della  legge  24  novembre 1981, n. 689 e sue successive modifiche ed
integrazioni, nei casi di recidiva  e  salva  l'applicabilita'  delle
stabilite  sanzioni  amministrative non pecuniarie, gli importi delle
sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiati.
   3. Con l'applicazione delle  stesse  procedure  di  contradditorio
previste  dal  successivo comma, l'Assessorato regionale del turismo,
sentito  il  comitato   tecnico   consultivo,   puo'   sospendere   e
successivamente  revocare  l'autorizzazione  di apertura ed esercizio
dell'agenzia, quando l'attivita' dell'agenzia  medesima  o  dei  suoi
responsabili,   ivi   compresa   quella  delle  eventuali  filiali  o
succursali, risulti incompatibile o  pregiudizievole  per  l'immagine
dell'offerta turistica regionale e le programmate esigenze settoriali
di sviluppo.
   4.  Sulla  base  delle  risultanze  d'ufficio o di segnalazioni di
parte, nei casi di gravi comportamenti incompatibili con le  funzioni
dei   direttori   tecnici   delle   agenzie  di  viaggio  e  turismo,
l'Assessorato regionale del turismo puo' parimenti disporre -  previa
contestazione  di  addebito  e  valutazione  delle  deduzioni fornite
dall'interessato entro il perentorio termine di trenta  giorni  dalla
ricezione della contestazione medesima - la sospensione del censurato
direttore tecnico dall'apposito albo regionale per la durata da uno a
sei  mesi;  ovvero  la  definitiva cancellazione dall'albo stesso nei
casi di ulteriore  persistenza  dei  comportamenti  censurati,  o  di
condanna  penale  passata  in giudicato incompatibile con l'esercizio
della funzione ovvero di perdita dei requisiti di carattere  generale
richiesti  per  la  partecipazione  agli esami di idoneita' di cui al
precedente articolo 13 e la conseguente iscrizione all'albo.
   5. Alle sanzioni  amministrative,  pecuniarie  e  non  pecuniarie,
previste  dal  presente articolo si provvede nel rispetto delle norme
di forma, sostanza e procedura stabilite dalla gia' citata  legge  24
novembre 1981, n. 689 e sue successive modifiche ed integrazioni.

                               Art 24
           Adempimenti della struttura periferica pubblica
                             del turismo

   1.  Gli  enti  provinciali  del  turismo,  o gli uffici periferici
dell'Assessorato  regionale  del  turismo  dei  primi   eventualmente
sostitutivi,  sono  tenuti,  entro  trenta giorni dalla data del loro
ricevimento, a curare l'istruzione delle pratiche ad  essi  pervenute
in attuazione della presente legge, provvedendo quindi a trasmetterle
a  detto  Assessorato, per il competente corso, complete di relazione
istruttoria.
   2. Rimane ferma la facolta' dell'Assessore regionale  del  turismo
di  delegare  ai propri uffici periferici, l'istruttoria degli affari
di propria competenza ai sensi della presente legge nonche' la  firma
dei relativi atti.

                          NORMA TRANSITORIA

                               Art. 25
      Iscrizione al registro delle agenzie operanti in Sardegna
               sulla base del preesistente ordinamento

   1.  I  titolari e legali rappresentanti delle agenzie di viaggio e
turismo delle categorie A, B e C operanti in Sardegna sulla base  del
precedente   ordinamento   statuale  hanno  l'obbligo  di  richiedere
all'Assessorato  regionale  del  turismo  -  entro  sessanta   giorni
dall'entrata  in vigore della presente legge e con onere di materiale
recapito della domanda all'ufficio periferica del turismo  competente
per  territorio  -  l'iscrizione  al  registro  regionale  di  cui al
precedente articolo 12, allegando copia autenticata  delle  possedute
autorizzazioni e precisando:
a)  per  le  agenzie  di  categoria A, B e C, se intendano conseguire
   l'iscrizione  per  l'originaria  categoria  di   appartenenza   ed
   esercitare le medesime attivita' a questa pertinenti;
b) per le agenzie delle categorie B e C, se vogliano invece estendere
   la  rispettiva  legittimatone  operativa  a  tutte  le ammissibili
   attivita' contemplate dal precedente articolo 3.
   2.  L'intervenuta  iscrizione  al  registro   regionale   comporta
l'obbligo  della  tempestiva  prestazione  dei sottoindicati depositi
cauzionali integrativi, con le stesse  modalita',  oneri  e  sanzioni
stabiliti dall'articolo 10 della presente legge:
- per le agenzie gia' iscritte alla categoria A:  lire 30.000.000
- per le agenzie gia' iscritte alla categoria B:  lire 20.000.000
- per le agenzie gia' iscritte alla categoria C:  lire 15.000.000
  3.  In  entrambi  i  casi  a)  e  b)  del  precedente  primo comma,
l'Assessorato,  positivamente  accertata  la   legittimazione   delle
richiedenti  agenzie alla prosecuzione delle esercitate attivita', ne
dispone l'iscrizione al registro regionale per  le  stesse  attivita'
della  categoria  d'origine,  fermo  restando  che alle agenzie della
originaria categoria A vengono ricondotte, ad ogni effetto di  legge,
tutte le attivita' ammissibili ai sensi del precedente articolo 3.
   4.  Per  le  ipotesi  di  cui alla lettera b) del precedente primo
comma, inoltre, l'Assessorato del turismo:
- verifica preliminarmente,  in  successivo  momento,  la  necessaria
  sussistenza,  in rapporto alla richiesta piu' ampia e diversificata
  sfera operativa, dei requisiti oggettivo-strutturali e  soggettivo-
  imprenditoriali   prescritti   dal  secondo  comma  del  precedente
  articolo 9;
-  in  caso di positiva risultanza istruttoria dispone il rilascio di
  formale autorizzazione regionale ai sensi del  precedente  articolo
  5;
-  provvede  alla  rettifica  ed  al  contestuale  aggiornamento  dei
  provvisori dati di iscrizione al registro regionale delle  agenzie,
  precedentemente   assunti  in  applicazione  del  terzo  comma  del
  presente articolo.
   5. Alla prestazione del deposito cauzionale integrativo  stabilito
dal precedente secondo comma deve essere provveduto;
-  con  acconto  pari  al  50 per cento del competente importo, entro
  venti  giorni  dal  ricevimento   della   notifica   regionale   di
  intervenuta  iscrizione  al  registro  regionale  delle  agenzie di
  viaggio e turismo;
- per il residuo 50 per cento - o per la  maggiore  somma  dovuta  in
  rapporto all'ipotesi contemplata dalla lettera b) del primo comma e
  dal  quarto  comma  del  presente  articolo - entro dodici mesi dal
  versamento dell'acconto.

                               Art. 26
                          Norma finanziaria

   1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge  sono
quantificate in annue lire 110.000.000.
   2.  Nel  bilancio della Regione per l'anno 1988 sono introdotte le
seguenti variazioni;

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 11602 - (di nuova istituzione) 1.1.6. - Tassa sulla concessione
             regionale per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di
             viaggio e turismo (art. 5 della presente legge)
                                                                 P.M.
Cap. 37209 - (di nuova istituzione) 3.7.2. - Proventi
             dall'incameramento delle cauzioni depositate presso la
             tesoreria regionale dai titolari di agenzie di viaggio e
             turismo a garanzia dell'adempimento degli obblighi
             derivanti dalla legge regionale di disciplina, in
             Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo
                                                                 P.M.
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO
DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

In aumento

Cap. 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennita' di trasferta,
             rimborsi di spese di viaggio e indennita' per uso di
             auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai
             segretari di commissioni, comitati e altri consessi,
             istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale
             (artt. 7 e 17 bis della L.R. 11 giugno 1974, n. 15; L.R.
             19 maggio 1983, n. 14; L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R.
             22 giugno 1987, n. 27)                     L. 10.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO,
ARTIGIANATO E COMMERCIO

In aumento

Cap. 07007 - (di nuova istituzione) cat. prog. 07.01 (2.1.1
             4.2.2. 10.24) (06.07) - Spese relative alla formazione
             ed all'aggiornamento del piano regionale pluriennale di
             razionalizzazione dell'assetto della rete isolana delle
             agenzie di viaggio e turismo, (art. 3, lett. p), L.C. 26
             febbraio 1948, n. 3; art. 9, legge 17 maggio 1983, n.
             217 e art. 4, della presente legge)
                                                       L. 100.000.000
Cap. 07075 - (di nuova istituzione) cat. prog. 07.07 (1.1.1.8.
              3.2.10.24) (08.02) - Rimborsi delle cauzioni depositate
              dai titolari di agenzie di viaggio e turismo a garanzia
              dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge
              regionale di disciplina, in Sardegna, delle agenzie di
              viaggio e turismo
   3.  Il  su  citato  capitolo  07075  e' inserito nell'elenco n. 3,
allegato  alla  legge  regionale  di  approvazione  del  bilancio  di
previsione della Regione per l'anno finanziario 1988.
   4.  Alle suddette spese si fa fronte, per il 1988, con l'utilizzo,
ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11,
di una quota del fondo  per  fronteggiare  spese  di  parte  corrente
dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016
del  bilancio  della  Regione  per  il  1987  mediante prelievo dalla
riserva prevista nel punto 20 della Tabella  A  allegata  alla  legge
regionale  24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria 1987), e per gli
anni successivi, con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
   5.  Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai
sopracitati capitoli di bilancio della  Regione  per  il  1988  e  ai
corrispondenti  capitoli  dei  bilanci  della  Regione  per  gli anni
successivi.

   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  di  farla
osservare come legge della Regione.

   Data a Cagliari, addi' 13 luglio 1988

                                                                Melis


FAC-SIMILE  DI DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE REGIONALE
PER L'APERTURA E L'ESERCIZIO DI UNA AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO  (IN
CARTA LEGALE)

                                   All'Assessorato del Turismo,
                                     Artigianato e Commercio
                                     Servizio AA.GG., Programmazione,
                                     Studi e Promozione Turistica
                                     Viale Trieste n. 105
                                     09123 - CAGLIARI

Il sottoscritto ................... nato a ................. il .....
di cittadinanza .......... residente in ......... Via/Piazza ........
 .............................. n .......tel. n. pref ...............
codice fiscale ................................. in proprio/nella sua
qualita' di Amministratore della Societa' ...........................
 ........... con sede legale in .......................... Via/Piazza
 ..................... n. ........... ai sensi della L.R. 13.07,1988,
n. 13, chiede che gli venga rilasciata l'autorizzazione regionale per
l'apertura e l'esercizio di una Agenzia di Viaggio e Turismo con sede
nel Comune di ......................... Via/Piazza ..................
Le denominazioni scelte e proposte per l'istituenda agenzia di
viaggio, in ordine di preferenza, sono le seguenti:
1)                                4)
2)                                5)
3)                                6)
Dichiara che il Direttore Tecnico designato e' il Sig .......... nato
a .............. il ................ e residente in .................
Via/Piazza ................ n ............. iscritto al n ...........
dell'Albo Regionale, per il quale allega:
   a) certificato di residenza (in carta legale);
   b) dichiarazione, con firma autenticata, con la quale il direttore
      tecnico si impegna a prestare la propria opera presso la
      istituenda agenzia con carattere di continuita' ed esclusivita'
      mantenendo la propria residenza in Sardegna.

Allega la seguente documentazione:

1) Certificato di cittadinanza (in carta legale) del titolare, o del
legale rappresentante o dei componenti il Consiglio di
Amministrazione;
2) Certificato del Casellario Giudiziale generale, relativo al
titolare o al legale rappresentante o ai componenti il Consiglio di
Amministrazione;
3) Copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della
societa' (dai predetti atti deve risultare il capitale sociale e
l'elenco nominativo dei componenti il Consiglio di Amministrazione,
nonche' dei dirigenti provvisti di procura.
Dall'atto costitutivo deve, altresi', risultare che l'attivita' di
agenzia di viaggi e' fra quelle che la societa' intende svolgere per
il conseguimento dei propri scopi);
4) Certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato
dalla C.C.I.A.A.;
5) Relazione riferita alla capacita' finanziaria (dev'essere
presentata solamente dalle ditte individuali e dalle societa' di
persone e dev'essere rapportata al capitale minimo previsto per le
societa' a responsabilita' limitata. Puo' essere dimostrata
attraverso lettere di Banche, proprieta' immobiliari, etc. )
6) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente
l'elencazione, completa di generalita', del nucleo familiare, e di
eventuali conviventi a carico non inclusi nel predetto nucleo;
7) Pianta planimetrica dei locali;
8) Carta topografica (deve essere evidenziata la zona dove verra'
ubicata l'agenzia e quella dove esistono possibilita' di parcheggio);
9) Documento dal quale risulti la destinazione d'uso del locale;
10) Nota descrittiva del locale con riguardo alla disponibilita'
nelle immediate vicinanze di adeguate zone di parcheggio (i locali
devono essere indipendenti rispetto all'esercizio di attivita'
estranee a quelle istituzionali di agenzia ed avere possibilmente
proprio ingresso su strada);
11) Contratto d'affitto del locale;
12) Relazione descrittiva relativa all'arredamento ed alla moderna
efficienza delle attrezzature e degli strumenti operativi.
Ogni comunicazione relativa alla presente istanza potra' essere
fatta al seguente indirizzo:
 ...................................................................
 ...................................................................
Data                                               Firma

(¹)Testo non ufficiale. La sola stampa del Bollettino Ufficiale ha carattere legale.
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