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Stemma Valle d'Aosta

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 630 (1). (²)


  Decentramento dei servizi del Commissariato per il Turismo.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Viste  le  leggi  11  marzo  1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343,
concernenti delega  legislativa  al  Governo  per  l'attribuzione  di
funzioni  statali d'interesse esclusivamente locale alle Province, ai
Comuni e ad altri enti locali e per  l'attuazione  del  decentramento
amministrativo:
  Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
  Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2
della legge 11 marzo 1953, n. 150;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
per l'interno;
                              DECRETA:

                  CAPO I. - Agenzie di viaggio (2)

  Art.  1.  - Il secondo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 23
novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre  1937,  n.
2650, e' sostituito dai seguenti:
  "Il  rilascio  della  licenza  e' pero' subordinato al previo nulla
osta dell'Ente provinciale per il turismo competente per  territorio,
al  quale  spetta  di  accertare,  con deliberazione consigliare (3),
secondo le direttive di carattere generale emanate, con suo  decreto,
dal  Commissario  per  il turismo ai sensi dell'art. 4 della legge 11
marzo 1953, n.  150,  l'idoneita'  tecnica  del  richiedente  (o  del
dirigente  l'azienda  quando  questi  non sia il titolare stesso), il
decoro dei locali di esercizio, la efficienza delle attrezzature,  la
disponibilita'  dei  mezzi  adeguati  all'importanza  dell'azienda  e
l'opportunita' della concessione ai fini delle esigenze del turismo.
  Allo  stesso  Ente  provinciale  per  il  turismo  spetta   inoltre
approvare  la  denominazione  che l'azienda crede di adottare, previo
accertamento che nell'elenco di cui al successivo art. 22 non  esista
altra azienda autorizzata avente la stessa denominazione.
  Avverso  il  diniego  del nulla osta da parte dell'Ente provinciale
per il  turismo  e'  ammesso,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica
all'interessato,  ricorso  al  Commissariato per il turismo, il quale
decide in via definitiva.
  Resta riservato al Commissariato per il turismo il nulla  osta  per
il rilascio delle licenze alle aziende di cui al successivo art. 6.
  Dei  provvedimenti  suddetti,  emessi dagli Enti provinciali per il
turismo, e' data immediata  comunicazione  al  Commissariato  per  il
turismo".
____________________
          (1)  Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  181 dell'8
          agosto 1955.
          (2) Vedi pure, al riguardo, gli artt. 1-6 del  decreto  del
          Commissario  per  il  turismo  29 ottobre 1955 (riportato a
          pag. 164).
          (3)   In   ordine   alla   competenza   degli   organi   di
          amministrazione  degli  Enti  provinciali  per  il  turismo
          vedasi anche la nota (2) a pag. 142.
            In  particolare  per  quanto  attiene  la  materia  delle
          agenzie  di viaggio va tenuto presente la circolare n. 120,
          prot. n. 45369 in  data  25  luglio  1963  che  si  ritiene
          opportuno trascrivere qui di seguito:
            "Con  circolari nn. 106 e 110, in data rispettivamente 29
          marzo e 7 maggio 1963, sono stati affermati  e  chiariti  i
          principi che, in relazione alle norme contenute nel decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044,
          disciplinano le attribuzioni di competenza degli organi  di
          amministrazione degli Enti provinciali per il turismo.
            In particolare per quanto concerne la possibilita' che il
          Consiglio  di  amministrazione,  ai  sensi  dell'art. 7 del
          decreto del Presidente  della  Repubblica  citato,  demandi
          proprie  competenze  al  Comitato  esecutivo,  precisata la
          portata dell'art. 7 medesimo, con la circolare n. 106  sono
          stati stabiliti i limiti di tale potesta', nel senso che le
          competenze  consiliari  non suscettibili di attribuzione al
          Comitato sono  quelle  esclusive  del  Consiglio  medesimo;
          quelle   cioe'  enunciate  espressamente  dall'art.  6  del
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  1044,  nonche'
          quelle  attribuite  in modo espresso dalle norme "vigenti".
          Veniva quindi precisato che per "vigenti" si  intendono  le
          norme  entrate  in  vigore  successsivamente al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  1044,   dovendo   quelle
          precedenti  alla  data  del  27  agosto  1960  considerarsi
          assimilate alla generica competenza dell'Ente e come  tali,
          pertanto,  idonee  ad essere, con deliberazione consiliare,
          attribuite al Comitato esecutivo.
            Non  sussistono,  per  tanto,  perplessita'   di   ordine
          giuridico in merito alle attribuzioni di cui trattasi.
            Per   altro   in  sede  di  opportunita'  amministrativa,
          considerata l'importanza che di fatto assumono,  sul  piano
          locale,   alcuni  adempimenti  riguardanti  le  agenzie  di
          viaggio, molti Enti provinciali per il  turismo  non  hanno
          ritenuto  di  trasferire  ai  Comitati  esecutivi  tutte le
          attribuzioni in materia.
            Onde addivenire ad una uniforme disciplina  al  riguardo,
          questo   Ministero  suggerisce  che  restino  di  esclusiva
          competenza  dei  Consigli  gli  aspetti  preminenti   della
          materia  quali  il rilascio di nulla osta per l'apertura di
          nuovi  uffici  o  di  filiali,  la  revoca  di  licenze  e,
          eventualmente, la nomina di nuovi direttori tecnici".

  Art.  2.  -  L'ultimo  comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 23
novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre  1937,  n.
2650,  aggiunto per effetto dell'art. 5 della legge 4 aprile 1940, n.
860, e' modificato come segue:
  "La nomina  di  tali  dirigenti  e'  subordinata  al  possesso  dei
requisiti  prescritti  per  la  concessione  delle  autorizzazioni di
polizia e, per cio' che si attiene alla competenza tecnica, al  nulla
osta dell'Ente provinciale per il turismo".
  Art.  3.  -  L'art.  7 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n.
2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937,  n.  2650,  modificato
per  effetto  dell'art.  5  della  legge  4  aprile  1940, n. 860, e'
sostituito dal seguente:
  "La licenza di cui all'art. 5 e' valida anche per le  succursali  e
filiali  che  l'azienda avesse o volesse stabilire nella stessa od in
altra localita' della Repubblica, previo  tuttavia  nulla  osta,  per
ognuna di esse, dell'Ente provinciale per il turismo o della Questura
della   provincia   nella  quale  esista  o  s'intenda  istituire  la
succursale o filiale.
  Avverso  il  diniego  del nulla osta da parte dell'Ente provinciale
per il  turismo  e'  ammesso,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica
all'interessato,  ricorso  al  Commissariato per il turismo, il quale
decide in via definitiva.
  Le succursali a gestione diretta debbono essere provviste di  copie
conformi   della   licenza   di   polizia,   rilasciata  al  titolare
dell'azienda previo il nulla osta previsto dal primo comma. E'  fatto
obbligo  ai titolari della licenza di comunicare all'Ente provinciale
per il turismo, oltre che alle Questure competenti, i nominativi  dei
dirigenti le succursali e le successive variazioni".
  Art. 4 - L'art. 8 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523
convertito  nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, e' modificato come
segue:
  "Le succursali o filiali specificate nell'art. 7 che hanno gestione
autonoma e i rappresentanti o corrispondenti di aziende  autorizzate,
che  agiscano  in  proprio,  dovranno  sottostare  all'obbligo  della
licenza di pubblica  sicurezza;  tuttavia  la  licenza  di  cui  gia'
fossero,  o  venissero  in  possesso  per altro titolo, potra' essere
estesa  all'esercizio  di   attivita'   turistiche,   previo   parere
favorevole dell'Ente provinciale per il turismo.
  Avverso il parere contrario dell'Ente provinciale per il turismo e'
ammesso,  entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso
al  Commissariato  per  il  turismo,  il  quale  pronunzia   in   via
definitiva".
  Art.  5.  -  L'art. 12 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n.
2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, e' modificato
come segue:
  "Il titolare della licenza, che  intenda  procedere  alla  chiusura
temporanea  di  una sede dell'azienda, ne deve informare, indicandone
la  durata,  la  Questura  e  l'Ente  provinciale  per   il   turismo
competenti.  Nel  caso  che la chiusura avvenga senza tale avviso, la
licenza s'intende decaduta.
  Il termine di chiusura non puo' essere superiore  a  sei  mesi;  e'
ammessa una sola proroga di non piu' di sei mesi per gravi ragioni da
comprovarsi  all'Ente  provinciale  per  il turismo. Decorso anche il
termine di proroga senza che l'ufficio sia riaperto, si  verifica  la
decadenza della licenza.
  Della  chiusura, della concessa proroga e della avvenuta decadenza,
l'Ente provinciale per il turismo deve dare  immediata  comunicazione
al Commissariato per il turismo".
  Art.  6.  -  L'art. 13 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n.
2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, e' modificato
come segue:
  "Salve  le  particolari  disposizioni  stabilite  dalla  legge   di
pubblica  sicurezza,  il Commissariato per il turismo, sentito l'Ente
provinciale per il turismo competente, o l'Ente  provinciale  per  il
turismo,  possono  provocare  il  ritiro temporaneo o la revoca della
licenza, quando l'attivita' dell'azienda  o  dei  suoi  titolari  sia
ritenuta  dannosa  o  contraria agli scopi del turismo, o comunque si
siano modificate le condizioni originali della concessione".
  Art. 7. - L'art. 15 del regio decreto-legge 23  novembre  1936,  n.
2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, e' modificato
come segue:
  "Le  funzioni  di  vigilanza  e  di controllo sugli uffici viaggi e
turismo, sugli uffici turistici e sugli uffici  di  navigazione  sono
esercitate,  secondo  le direttive di carattere generale emanate, con
suo decreto, dal Commissario per il  turismo  ai  sensi  dell'art.  4
della  legge  11  marzo  1953,  n.  150, dall'Ente provinciale per il
turismo competente, al fine di accertare precipuamente:
  a) l'orientamento della attivita' turistica della azienda;
  b) l'efficienza  della  sua  attrezzatura  ricettiva  e  della  sua
organizzazione di propaganda;
  c) l'applicazione di eque tariffe globali per i viaggi in Italia;
  d)  la  qualita'  ed  il  funzionamento  dei  vari  servizi  ed  in
particolar modo di quelli di informazione, dei  mezzi  di  trasporto,
degli interpreti e delle guide;
  e)  il decoro e la conveniente ubicazione e costituzione dei locali
in cui gli uffici hanno le loro sedi sia principali che secondarie.
  Il  Commissariato  per  il  turismo  puo'  disporre   ispezioni   e
controlli,  a  mezzo  di  propri  funzionari, agli uffici di viaggi e
turismo, agli uffici turistici ed agli uffici di navigazione".
  Art. 8. - Il primo comma dell'art. 16 del  regio  decreto-legge  23
novembre  1936,  n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n.
2650, e' modificato come segue:
  "Non potranno essere pubblicati ne' distribuiti programmi, annunci,
manifesti, ecc., concernenti l'organizzazione di viaggi collettivi  a
carattere turistico o di crociere se non dopo ottenuta l'approvazione
del  Commissariato  per  il  turismo  o  dell'Ente provinciale per il
turismo a seconda che si tratti di viaggi o crociere all'estero o  di
viaggi o crociere all'interno".
  Art.  9. - Il secondo comma dell'art. 20 del regio decreto-legge 23
novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre  1937,  n.
2650, e' modificato come segue:
  "Per  l'organizzazione  dei viaggi o gite occasionali con carattere
patriottico, religioso o culturale, senza scopi speculativi, potranno
essere  consentite  deroghe  dal  Commissariato  per  il  turismo   o
dall'Ente   provinciale   per   il  turismo  della  provincia  ove  i
richiedenti hanno la loro sede, a seconda che si tratti di  viaggi  o
gite all'estero o all'interno.
  Quando  l'organizzazione dei viaggi o gite di cui sopra sia assunta
da enti, sodalizi o istituti di carattere nazionale, la  deroga  puo'
essere concessa anche dal Commissariato per il turismo".

              CAPO II. - Guide - Interpreti - Corrieri

  Art.  10.  -  L'art.  8 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n.
448, convertito nella legge 17 giugno 1937, n.  1249,  e'  sostituito
dal seguente:
  "Salvo  quanto  di competenza dell'autorita' di pubblica sicurezza,
la vigilanza ed il  controllo  sulla  attivita'  professionale  delle
guide,  interpreti  e  corrieri  spetta  agli Enti provinciali per il
turismo".
  Art. 11. - Il primo comma dell'art. 9 del  regio  decreto-legge  18
gennaio 1937, n. 448, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249,
e' modificato come segue:
  "La  revoca  della licenza concessa a guide, interpreti e corrieri,
oltre che per iniziativa dell'autorita' di pubblica sicurezza, potra'
essere disposta anche  su  richiesta  dell'Ente  provinciale  per  il
turismo  quando, per constatata inefficacia di ammonizioni precedenti
o  per  sopravvenuta  diminuzione della capacita' del titolare, o per
altra  causa,  esso  Ente  reputi  la  misura  necessaria   o   utile
nell'interesse del turismo".

                         CAPO III. - Prezzi

  Art.  12.  - Nel primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24
ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n.  526,
le  parole  "...  al  Prefetto  della Provincia e al Ministero per la
stampa  e  propaganda,  Direzione  generale  per  il  turismo"   sono
sostituite con le parole: "all'Ente provinciale per il turismo".
  Art.  13.  -  Alla  lett. p) dell'art. 2 del regio decreto-legge 24
ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n.  526,
le  parole "... il Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione
generale per il turismo"  sono  sostituite  con  le  parole:  "l'Ente
provinciale per il turismo".
  Art.  14.  - Nel primo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 24
ottobre 1935, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n.  526,
sono soppresse le seguenti parole:
  "...  per  il  tramite  dei Sindacati provinciali della Federazione
nazionale alberghi e turismo".
  Sono abrogati  il  secondo,  terzo  e  quarto  comma  dello  stesso
articolo;  nel  quinto comma le parole: "Ministero per la stampa e la
propaganda, Direzione generale per il turismo" sono sostituite con le
parole: "Ente provinciale per il turismo".
  Art. 15. - Nell'art. 11 del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n.
2049, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 526,  le  parole:  "al
Ministero  per  la  stampa  e  la  propaganda" sono sostituite con le
parole: "all'Ente provinciale per il turismo".
  Art. 16. - L'art. 14 del regio decreto-legge 24  ottobre  1935,  n.
2049,  convertito  nella  legge  26 marzo 1936, n. 526, e' modificato
come segue:
  "La  vigilanza  sull'osservanza  delle  disposizioni  del  presente
decreto  e'  esercitata  dai  Prefetti  a  mezzo  delle  autorita' di
pubblica
                  *** ** * PAGINE MANCANTI * ** ***

DECRETO DEL COMMISSARIO PER IL TURISMO 29 ottobre 1955 (1).
  Direttive di carattere generale per l'attuazione del  decentramento
amministrativo in materia di turismo.

                    IL COMMISSARIO PER IL TURISMO

  Viste  le  leggi  11  marzo  1953,  n.  150,  e  18 giugno, n. 343,
riguardanti la delega  al  Governo  per  l'attribuzione  di  funzioni
statali d'interesse esclusivamente locale ai Comuni, alle Provincie e
ad   altri   Enti   locali   e  per  l'attuazione  del  decentramento
amministrativo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.
630, sul decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo;

                              DECRETA:

                         Agenzie di viaggio

  Art. 1. - Ai fini  dell'attuazione  dell'art.  1  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  giugno  1955,  n.  630,  gli  Enti
provinciali per il turismo accerteranno che:
  1) il richiedente e il direttore tecnico  abbiano  la  cittadinanza
italiana,   a   meno   che  non  si  tratti  di  cittadini  stranieri
appartenenti a Stati con cui esista trattamento di reciprocita';
  2)  il  richiedente  e il direttore tecnico siano di buona condotta
morale e civile;
  3) il richiedente sia il legale  rappresentante  della  societa'  o
dell'ente, nel caso che l'azienda assuma tali forme;
  4)  il  direttore  tecnico risiede nel Comune sede della istituenda
azienda o si obblighi a trasferirsi in esso;
  5) il direttore tecnico abbia esercitato funzioni di concetto,  con
attribuzioni  turistiche,  alle dirette dipendenze di un organismo di
viaggio e turismo per un periodo: di cinque anni, per gli  uffici  di
categoria  A;  di tre anni, per gli uffici di categoria A limitata al
territorio nazionale; di un anno, per gli uffici di categoria B o C;
  6) il direttore tecnico sappia parlare  e  scrivere  correntemente,
oltre  la  lingua italiana, almeno due delle principali lingue estere
europee, se si tratta di uffici di viaggio e turismo (categoria  A  e
categoria  A  limitata  al  territorio nazionale), e almeno una delle
principali lingue estere europee, se si tratta  di  uffici  turistici
(categoria B) o di uffici di navigazione (categoria C);
  7) i locali siano decorosi, convenientemente ubicati e indipendenti
da altri ambienti o esercizi commerciali;
  8) le attrezzature e l'arredamento siano efficienti e adeguati alla
categoria dell'agenzia;
  9)  l'azienda  disponga  di  mezzi  finanziari  adeguati  alla  sua
importanza;
  10) la concessione della licenza sia  opportuna  in  rapporto  allo
sviluppo  turistico  della zona e alle esigenze generali e locali del
turismo, da desumersi  dal  movimento  dei  viaggiatori  stranieri  e
nazionali,  dalla  ricettivita'  e  attrezzatura turistica esistenti,
dalle  particolari  attrattive  storiche,  monumentali,  paesistiche,
climatiche,  curative,  ecc.,  dal  tipo  di  turismo  (di  sosta, di
transito, ecc.), nonche' dall'eventuale  qualifica  di  "stazione  di
cura,  soggiorno e turismo" ovvero di "Comune di interesse turistico"
della localita' in cui dovra' sorgere l'ufficio di viaggio.
  Per  quanto  riguarda  la  denominazione  dell'azienda,  gli   Enti
accerteranno  che  essa  non  sia  uguale  o simile a quella di altre
agenzie di viaggio. A tal uopo chiederanno al  Commissariato  per  il
turismo  se,  successivamente  alla  pubblicazione  dell'elenco delle
aziende nella Gazzetta Ufficiale, nuove agenzie  di  altre  Provincie
abbiano scelto denominazioni simili.
  Per  le  agenzie  di  viaggio  costituite  in  societa',  gli  Enti
accerteranno che l'attivita' turistica sia fra quelle che la societa'
intenda svolgere per il conseguimento degli scopi sociali.
____________________
          (1) Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  225  del  5
          novembre 1955.

  Art.  2.  -  Gli  Enti provinciali per il turismo daranno il "nulla
osta", oltre che per l'apertura di nuove agenzie di viaggio, anche in
caso di apertura di succursali o  filiali,  passaggio  di  categoria,
sostituzione di titolari e dirigenti tecnici, trasferimento di sede.
  Resta  riservata al Commissariato per il turismo la concessione del
nulla osta per il rilascio  delle  licenze  a  ditte  straniere,  che
intendano gestire agenzie di viaggio in Italia.
  Art.  3.  - Gli Enti provinciali per il turismo, nell'esercitare le
funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'art.  7  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, accerteranno
che la piena funzionalita' dell'azienda  sia  garantita  anche  dalla
continuita' delle prestazioni del dirigente tecnico.
  Art.  4.  -  Gli Enti provinciali per il turismo provvederanno - ai
sensi dell'art. 22 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523,
convertito nella legge 30 dicembre 1937,  n.  2650,  -  a  pubblicare
mensilmente, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, "elenco
delle  nuove  agenzie  di  viaggio  autorizzate  e,  per  quelle gia'
esistenti,  la  cessazione,  la  revoca  e  ogni   altra   variazione
riguardante la denominazione, la categoria, il titolare, il direttore
tecnico e la sede.
  Gli  enti  invieranno  al Commissariato per il turismo, entro il 31
dicembre di  ciascun  anno,  l'elenco  degli  uffici  di  viaggio  di
categoria,  A, B e C esistenti nella Provincia, completo e aggiornato
di ogni variazione verificatasi durante l'anno.
  Art. 5. - Gli Enti provinciali per il turismo,  per  l'approvazione
prevista  dall'art.  8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
giugno 1955, n. 630, accerteranno che i  programmi,  gli  annunci,  i
manifesti,   ecc.,   riguardanti  l'organizzazione  di  viaggi  e  di
crociere, da
                  *** ** * PAGINE MANCANTI * ** ***

      ISTRUZIONI IMPARTITE DAL COMMISSARIATO PER IL TURISMO PER
     L'APPLICAZIONE DELLE NORME SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
                (Circ. n. 08680 del 25 novembre 1955)

                         Agenzie di viaggio

1) NULLA OSTA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI P.S.
  Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28
giugno 1955, n. 630, spetta ora agli Enti provinciali per il  turismo
(1)  dare  il  "nulla  osta"  per  il rilascio della licenza di P.S.,
all'apertura di:
  Uffici di viaggio e turismo (categoria A e categoria A limitata  al
territorio nazionale).
  Uffici turistici (categoria B).
  Uffici di navigazione (categoria C).
 DOMANDE PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE
  Al  riguardo,  gli  Enti  prenderanno  contatti  con  le  Autorita'
provinciali di P.S., al fine di stabilire intese sulle  modalita'  da
seguire  per l'esecuzione degli accertamenti previsti dall'art. 1 del
decreto del Commissario per il turismo 29 ottobre 1955.
  Peraltro, allo scopo di acquisire con immediatezza idonei  elementi
di  valutazione  per  la concessione del "nulla osta" e di assicurare
alle istruttorie uno svolgimento rapido,  esauriente  e  quanto  piu'
possibile  uniforme,  appare  opportuno  che  dalle stesse domande di
licenza, risultino le seguenti indicazioni:
  a) generalita' e cittadinanza del titolare, e,  ove  si  tratti  di
societa', la qualita' di legale rappresentante di essa;
  b)  generalita' e cittadinanza del dirigente, se questi sia persona
diversa dal titolare;
  c) denominazione che si intende dare all'azienda;
  d) categoria della istituenda azienda;
  e) ubicazione e descrizione dei locali in cui l'agenzia avra' sede;
  f) attivita' che l'azienda intende svolgere;
  g) attrezzatura dell'azienda (sedi proprie e di  rappresentanza  in
Italia   e  all'estero;  incarichi  di  rappresentanza  eventualmente
conferiti all'agenzia da ferrovie, da societa' di  navigazione  o  da
altre   imprese  di  trasporto  internazionali  o  estere;  mezzi  di
trasporto di cui dispone, ecc.);
  h) consistenza patrimoniale dell'azienda.
  Le domande poi dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
  1)  certificato  di  cittadinanza  italiana  del  richiedente e del
dirigente tecnico,  qualora  quest'ultimo  sia  persona  diversa  dal
titolare;
  2)  certificato generale del casellario giudiziale sia del titolare
che del dirigente tecnico;
  3) certificato di residenza del dirigente tecnico nel  Comune  sede
dell'istituenda  azienda  o  dichiarazione  con  cui  il dirigente si
impegna a trasferirsi in esso;
  4) certificato dal quale risulti:
  per gli uffici di viaggio e turismo (categoria A): che il dirigente
abbia esercitato funzioni di concetto, con  attribuzioni  turistiche,
alle  dirette dipendenze di un organismo di viaggio e turismo, per un
periodo di almeno cinque anni;
  per gli uffici di  viaggio  e  turismo  (categoria  A  limitata  al
territorio  nazionale): che il dirigente abbia esercitato funzioni di
concetto presso un organismo di viaggio e turismo, per un periodo  di
almeno tre anni;
  per  gli  uffici  turistici  (categoria  B): che il dirigente abbia
esercitato funzioni di concetto presso un ufficio di categoria A o  B
per un periodo di almeno un anno;
  per gli uffici di navigazione (categoria C): che il dirigente abbia
esercitato  funzioni di concetto presso un ufficio di categoria A o C
per un periodo di almeno un anno.
  Per "organismi di viaggio e turismo" devono intendersi  gli  Uffici
di  viaggio  e  turismo  (categoria  A  e  categoria  A  limitata  al
territorio nazionale);
  5) certificato dal quale risulti che il dirigente "parla  e  scrive
correntemente"  oltre la lingua italiana, almeno due delle principali
lingue estere europee, se si tratta di ufficio di viaggio  e  turismo
(categoria  A  e  categoria  A  limitata  al territorio nazionale), e
almeno una lingua estera europea, se si tratta  di  uffici  turistici
(categoria B) o di uffici di navigazione (categoria C);
  6)  dichiarazione  con  cui  il  dirigente tecnico s'impegni a dare
esclusiva e  continua  prestazione  presso  l'istituendo  ufficio  di
viaggio;
  7)   copia   autentica   dell'atto  costitutivo  della  societa'  o
istitutivo  dell'ente  (se  le  aziende  assumono  tali  forme)   con
l'indicazione  del  capitale  sociale  e  con l'elenco nominativo dei
componenti il Consiglio di  amministrazione,  nonche'  dei  dirigenti
provvisti di procura.
  Inoltre,  dall'atto  costitutivo  deve  risultare  che  l'attivita'
turistica sia fra quelle che la societa' o  l'ente  intende  svolgere
per il conseguimento dei propri scopi;
  8)  pianta  planimetrica  dei locali dalla quale deve risultare che
essi  siano  completamente  indipendenti  da  ogni   altro   ambiente
commerciale ed abbiano, possibilmente, proprio ingresso su strada;
  9) nota descrittiva dell'arredamento.
  I  certificati di cui ai nn. 1, 2 e 3 possono essere sostituiti dal
modulo previsto  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
ottobre 1954, n. 1053.
  I  certificati  di  cui ai nn. 1 e 6 devono essere redatti su carta
bollata competente e debitamente legalizzati.
  Il certificato di cui al n. 4 deve portare  la  firma,  debitamente
autenticata,  del  titolare  dell'agenzia  presso  la  quale e' stato
prestato il servizio.  Dal  certificato  stesso,  fra  l'altro,  deve
risultare la data di inizio e di cessazione del servizio prestato.
  Il certificato di cui al n. 5 deve essere rilasciato da Istituti di
lingue  estere  riconosciuti  dal Ministero della pubblica istruzione
ovvero da insegnanti di lingue presso scuole statali o parificate. La
firma deve essere debitamente autenticata.
  Le Aziende autonome di cura, soggiorno  e  turismo  alle  quali,  a
seguito  di  conforme parere del Consiglio, e' consentito di gestire,
in base alla licenza dell'Autorita' di P.S., agenzie di viaggio,  non
sono tenute a presentare i documenti di cui al punto 7).
____________________
          (1) Riportato a pag. 155.

                             ISTRUTTORIA

  Gli  Enti  provinciali per il turismo, appena avranno notizie della
richiesta di apertura di una nuova agenzia  di  viaggio,  ne  daranno
comunicazione  a  questo  Commissariato. E' cosi' per ogni domanda di
istituzione di  filiali,  mutamento  di  categoria,  sostituzione  di
titolari e di dirigenti, trasferimento di sede.

(²)Nota : 
Testo non ufficiale. La sola stampa della Gazzetta Ufficiale ha carattere legale.
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