regione abruzzo

L.R.12 gennaio 1998, n. 1
Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Allegato A
Prospetto delle sanzioni amministrative di cui all'art. 29 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1
"Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico"


Prospetto delle sanzioni amministrative
a) Chiunque vende servizi turistici con intermediazione di soggetti o enti non legalmente operanti, all'infuori dei casi previsti dagli artt. 25, 26 e 27 da Euro 1033,00 a Euro 5165,00
b) Inizio o svolgimento di attività di cui all'art. 3 della L.R. 1/1998 senza aver ottenuto la prescritta dichiarazione di inizio attività, con esclusione delle filiali o succursali da Euro 5165,00 a Euro 15494,00
c) Pubblicazione e/o diffusione di programmi di viaggio in contrasto con le norme della presente legge ovvero, nei casi previsti dall'art. 13, non conformi alla bozza di stampa inviata alla Provincia o non adeguata ai rilievi della Provincia medesima, ovvero che violino il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio da Euro 516,00 a Euro 2582,00
d) Modifica, in assenza di comunicazione alla Provincia, della ubicazione dei locali dell'agenzia di viaggio all'interno della provincia medesima Euro 516,00
e) Inosservanza dell'orario di apertura comunicato alla Provincia da Euro 258,00 a Euro 1033,00
f) Mancata esposizione dell'autorizzazione o della dichiarazione di inizio attività nei locali dell'agenzia di viaggio. Nelle filiali o succursali è necessaria l'esposizione della copia autenticata della dichiarazione o dell'autorizzazione della sede principale. Nelle filiali o succursali ad apertura stagionale è inoltre necessario esporre copia della comunicazione inviata alla Provincia con il visto dell'Amministrazione Provinciale Euro 516,00
g) Mancata comunicazione della cessazione delle funzioni di Direttore Tecnico entro il termine di dieci giorni da Euro 2582,00 a Euro 7747,00
h) Violazione del principio dell'esclusività delle prestazioni professionali del Direttore Tecnico in favore di un'unica Agenzia da Euro 2582,00 a Euro 7747,00
i) Mancata sostituzione entro il termine di tre mesi del Direttore Tecnico Sospensione dell'esercizio
l) Svolgimento delle attività di Direttore Tecnico da parte di soggetti non iscritti all'Albo regionale di cui all'art. 18, fatto salvo il caso previsto dall'art. 18, comma 8. da Euro 5165,00 a Euro 10329,00
m) Associazione di cui all'art. 25 che effettui le attività ivi consentite in favore di soggetti non associati da Euro 2582,00 a Euro 7747,00
n) Mancata dicitura sulle insegne delle Associazioni senza scopo di lucro che le attività sono rivolte ai soli soci Euro 5165,00
o) Mancato rinnovo della polizza assicurativa di cui all'art. 12 Cessazione attività
p) Svolgimento di attività di organizzazione di viaggi da parte di Associazioni di cui all'art. 25, che non abbiano inviato il programma annuale alla Provincia da Euro 1033,00 a Euro 5165,00
q) Dichiarazioni false e mendaci in relazione a quanto previsto dall'art. 18, commi 4 e 5 Da Euro 2.582,00 a Euro 7.747,00 + cancellazione dall'albo regionale dei direttori tecnici + denuncia penale
r) Mancata osservanza di quanto previsto dall'art. 26 (in caso di viaggi superiori alle 48 ore) Euro 516,00

Art.33 Indice