L.R.12 gennaio 1998, n. 1
Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico
Allegato A
Prospetto delle sanzioni amministrative di cui all'art. 29 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 1
"Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico"
Prospetto delle sanzioni amministrative | ||
a) | Chiunque vende servizi turistici con intermediazione di soggetti o enti non legalmente operanti, all'infuori dei casi previsti dagli artt. 25, 26 e 27 | da Euro 1033,00 a Euro 5165,00 |
b) | Inizio o svolgimento di attività di cui all'art. 3 della L.R. 1/1998 senza aver ottenuto la prescritta dichiarazione di inizio attività, con esclusione delle filiali o succursali | da Euro 5165,00 a Euro 15494,00 |
c) | Pubblicazione e/o diffusione di programmi di viaggio in contrasto con le norme della presente legge ovvero, nei casi previsti dall'art. 13, non conformi alla bozza di stampa inviata alla Provincia o non adeguata ai rilievi della Provincia medesima, ovvero che violino il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio | da Euro 516,00 a Euro 2582,00 |
d) | Modifica, in assenza di comunicazione alla Provincia, della ubicazione dei locali dell'agenzia di viaggio all'interno della provincia medesima | Euro 516,00 |
e) | Inosservanza dell'orario di apertura comunicato alla Provincia | da Euro 258,00 a Euro 1033,00 |
f) | Mancata esposizione dell'autorizzazione o della dichiarazione di inizio attività nei locali dell'agenzia di viaggio. Nelle filiali o succursali è necessaria l'esposizione della copia autenticata della dichiarazione o dell'autorizzazione della sede principale. Nelle filiali o succursali ad apertura stagionale è inoltre necessario esporre copia della comunicazione inviata alla Provincia con il visto dell'Amministrazione Provinciale | Euro 516,00 |
g) | Mancata comunicazione della cessazione delle funzioni di Direttore Tecnico entro il termine di dieci giorni | da Euro 2582,00 a Euro 7747,00 |
h) | Violazione del principio dell'esclusività delle prestazioni professionali del Direttore Tecnico in favore di un'unica Agenzia | da Euro 2582,00 a Euro 7747,00 |
i) | Mancata sostituzione entro il termine di tre mesi del Direttore Tecnico | Sospensione dell'esercizio |
l) | Svolgimento delle attività di Direttore Tecnico da parte di soggetti non iscritti all'Albo regionale di cui all'art. 18, fatto salvo il caso previsto dall'art. 18, comma 8. | da Euro 5165,00 a Euro 10329,00 |
m) | Associazione di cui all'art. 25 che effettui le attività ivi consentite in favore di soggetti non associati | da Euro 2582,00 a Euro 7747,00 |
n) | Mancata dicitura sulle insegne delle Associazioni senza scopo di lucro che le attività sono rivolte ai soli soci | Euro 5165,00 |
o) | Mancato rinnovo della polizza assicurativa di cui all'art. 12 | Cessazione attività |
p) | Svolgimento di attività di organizzazione di viaggi da parte di Associazioni di cui all'art. 25, che non abbiano inviato il programma annuale alla Provincia | da Euro 1033,00 a Euro 5165,00 |
q) | Dichiarazioni false e mendaci in relazione a quanto previsto dall'art. 18, commi 4 e 5 | Da Euro 2.582,00 a Euro 7.747,00 + cancellazione dall'albo regionale dei direttori tecnici + denuncia penale |
r) | Mancata osservanza di quanto previsto dall'art. 26 (in caso di viaggi superiori alle 48 ore) | Euro 516,00 |
Art.33