regione abruzzo

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1998 , N. 1 MODIFICATA CON L.R. 5 DEL 18.02.2010

SEZIONE II

Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art 18 (art. 42) Requisiti professionali del direttore tecnico e iscrizione all'albo regionale

1 - La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata ad un direttore tecnico iscritto all'albo regionale disciplinato dalla presente legge.

2 - Chiunque intenda esercitare la professione di direttore tecnico invia alla Regione Abruzzo, Direzione competente in materia di turismo, apposita dichiarazione di inizio dell'attività (in seguito D.I.A.), ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19, comma 2°, ultimo periodo, come da ultimo novellato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69, specificando il requisito professionale applicabile.

3 - La Direzione regionale competente in materia di turismo provvede ad espletare le necessarie verifiche.

4 - I requisiti che consentono l'esercizio dell'attività professionale sono i seguenti:


a - superamento degli esami abilitanti all'esercizio della professione espletati secondo le modalità previste dalla presente legge;

b - superamento degli esami conclusivi di corsi abilitanti all'esercizio della professione di almeno 400 ore organizzati o autorizzati dalla Regione Abruzzo

c - possesso di attestato di idoneità, conseguito presso altra Regione o Provincia autonoma, o iscrizione all'Albo della Regione di provenienza;

d - soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4, 2° comma, lettere a), b), c) e d) e 3° comma del D. Lgs. 23 novembre 1991, n. 392.


5 - Il dichiarante, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), deve inoltre attestare:


1) di essere in possesso di taluno dei requisiti sopra richiamati, con espresso riferimento ad una delle condizioni previste dall'art. 4 secondo comma, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392.

2) di non aver subito condanne o di non avere in corso procedimenti giudiziari a suo carico e di non essere soggetto alle misure di polizia di cui all'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931.


6 - Ai Direttori tecnici provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea non iscritti ad Albi di altre Regioni o Province autonome, che vogliono esercitare in regime di libera prestazione di servizi o stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".

7 - Ai cittadini dei Paesi Terzi che vogliono esercitare stabilmente la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio si applicano le disposizioni di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286".

8 - Sono iscritti d'ufficio tutti i soggetti che risultino comunque iscritti all'albo sulla base della precedente disciplina in materia.

9 - L'Albo regionale dei direttori tecnici viene pubblicato sul BURA e aggiornato ogni anno.

10 - Il direttore tecnico deve prestare a tempo pieno la propria attività professionale con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia.