regione abruzzo

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1998 , N. 1 MODIFICATA CON L.R. 5 DEL 18.02.2010

SEZIONE II

Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art 20 (art. 43) Domanda di partecipazione all'esame

1 - La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata ad un direttore tecnico iscritto all'albo regionale disciplinato dalla presente legge.

1 - Coloro che intendono partecipare all'esame di abilitazione inoltrano domanda alla Regione Abruzzo-Direzione regionale competente in materia di turismo comprensiva delle seguenti autodichiarazioni, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:


1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) luogo di residenza;

3) cittadinanza di appartenenza;

4) titolo di studio posseduto;


5) assenza di condanne penali, di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa;

6) godimento dei diritti civili e politici;


2 - Devono, altresì dichiarare:

a) in aggiunta alla lingua inglese, conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco, portoghese e russo.

b) il recapito presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerente l'esame e il recapito telefonico.