regione abruzzo

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1998 , N. 1 MODIFICATA CON L.R. 5 DEL 18.02.2010

SEZIONE II

Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art 22 (art. 44) Commissione d'esame per direttore tecnico di agenzia di viaggio

1 - La commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio di direttore tecnico è così composta:


a) un dirigente regionale del settore Turismo, in qualità di presidente;

b) un esperto di legislazione turistica che può essere lo stesso presidente;

c) un docente di geografia;

d) un docente di lingua inglese e più docenti o esperti nell'altra lingua straniera prescelta dal candidato.


2 - Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione con qualifica non inferiore alla categoria C.

3 - Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente.

4 - La Commissione, nominata con deliberazione della Giunta Regionale, può essere confermata una sola volta.

5 - La Giunta Regionale determina in ogni bando di esame il trattamento economico spettante ai componenti la Commissione esaminatrice, ivi compreso il segretario.

6 - Per l'ammissione alle prove orali il candidato dovrà conseguire il punteggio medio di almeno sette decimi.

7 - Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, il candidato deve riportare nella prova orale una votazione non inferiore a sei decimi.

8 - Il mancato superamento delle prove scritte, come pure la valutazione inferiore a sei decimi nella prova orale formeranno oggetto di un sintetico giudizio da parte della commissione.

9 - La commissione provvede a redigere giorno per giorno il processo verbale dello svolgimento delle prove di abilitazione e di tutte le decisioni.

10 - Una volta concluse le prove orali, la Commissione rimette al Settore Turismo gli elaborati scritti, i processi verbali e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale, con le relative votazioni.