regione abruzzo

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1998 , N. 1 MODIFICATA CON L.R. 5 DEL 18.02.2010

SEZIONE II

Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art 26 (art. 47) Organizzazione di viaggi in forma non professionale

1 - L'organizzazione occasionale e diretta di iniziative turistiche o ricreative nell'ambito del territorio nazionale, senza fini di lucro, rivolte a propri aderenti da parte di sodalizi, gruppi sociali, comunità religiose, istituti scolastici aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetta alle disposizioni della presente legge, purchè il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti ed il viaggio non superi la durata delle 48 ore.