regione abruzzo

L.R.12 gennaio 1998, n. 1
Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art. 15 Chiusura temporanea dell'agenzia

Il titolare dell'autorizzazione che intenda procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia, per un periodo non superiore a tre mesi consecutivi, ne deve informare la Provincia con lettera raccomandata indicando i motivi e la durata della chiusura. Per periodi superiori la sospensione deve essere autorizzata dalla Provincia.
In ogni caso l'agenzia di viaggio non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti di viaggio da essa stipulati.