Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO II
Attività ricettiva non alberghiera
SEZIONE I Case per ferie e ostelli per la gioventù
Art. 36 (Standard obbligatori minimi e requisiti delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù) (6)
1. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù possiedono i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia, nonché gli standard obbligatori minimi e i requisiti funzionali definiti con regolamento regionale da adottare entro il 31 dicembre 2010. (7)
2. (8)
3. (8)