regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO III

STRUTTURE RICETTIVE

CAPO II
Attività ricettiva non alberghiera

SEZIONE IV
Case ed appartamenti per vacanze

Art. 43 (Definizione di case ed appartamenti per vacanze)

1. Sono definite case ed appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario, in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni, in unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.

2. Le case ed appartamenti per vacanze si considerano gestite in forma imprenditoriale quando il soggetto ha la disponibilità, anche temporanea, di un minimo di tre appartamenti situati nel medesimo territorio comunale.