Testo vigente dal 24 febbraio 2010
LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1988, n.9
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo
Art. 11 Elenco delle agenzie
1. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali sono iscritte nell'apposito elenco istituito presso il servizio competente in materia di turismo che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento. L'elenco è pubblico.
2. omissis
3. Del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di nuove agenzie di viaggio e turismo viene data comunicazione al ministero competente(8).