Testo vigente dal 24 febbraio 2010
LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1988, n.9
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo
Art. 17 Uffici di biglietteria
1. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici che si occupino esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato o locali e delle linee di navigazione operanti nel territorio provinciale, nonché i punti vendita di biglietti di autolinee pubbliche.