regione trentino

Testo vigente dal 24 febbraio 2010

LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1988, n.9

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

Art. 17 Uffici di biglietteria

1.   Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici che si occupino esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato o locali e delle linee di navigazione operanti nel territorio provinciale, nonché i punti vendita di biglietti di autolinee pubbliche.