Testo vigente dal 24 febbraio 2010
LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1988, n.9
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo
Art. 19 Attività turistiche esercitate da imprese di pubblici trasporti
1. Le imprese che, esercitando l'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, assumono direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.
2. L'inosservanza alla prescrizione di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.800.000; la sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.