Testo vigente dal 24 febbraio 2010
LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1988, n.9
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo
Art. 3 Attività delle agenzie di viaggio e turismo
1. L'esercizio di agenzie di viaggio e turismo è soggetto ad autorizzazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata con deliberazione della Giunta provinciale quando:
a) sia accertata la disponibilità di locali indipendenti ed escludenti, al loro interno, altre attività;
b) il richiedente e il direttore tecnico, se diverso dal richiedente, siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, riguardante "Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)";
c) sia accertato il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 6;
d) sia stata stipulata una polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 8;
e) sia accertato che la denominazione prescelta corrisponda a quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3.
3. La Giunta provinciale con deliberazione motivata nega il rilascio dell'autorizzazione qualora non sussistano le condizioni di cui al comma 2.
4. omissis
5. L'autorizzazione è revocata al verificarsi della perdita dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria di cui al comma 2, lettera b) (2).