regione trentino

Testo vigente dal 24 febbraio 2010

LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1988, n.9

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

 

Art. 8 Garanzia assicurativa

1.   Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima del rilascio dell'autorizzazione, polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio, in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni in materia della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

2.   Le agenzie di viaggio e turismo inviano al servizio competente in materia di turismo copia delle polizze assicurative e trasmettono a ogni singola scadenza la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del relativo premio assicurativo. Il mancato pagamento del premio assicurativo entro la scadenza o la mancata trasmissione della relativa documentazione entro 2 giorni dalla scadenza comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 300 euro. La mancanza della copertura assicurativa prevista da questo articolo comporta la sospensione dell'attività e, decorsi trenta giorni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 o la chiusura della filiale di cui all'articolo 4.

3.   Il dirigente del servizio competente in materia di turismo stabilisce con propria determinazione il contenuto minimo obbligatorio dei contratti assicurativi, indicando tra l'altro i massimali minimi di copertura con riferimento all'attività esercitata e le clausole volte ad assicurare la più sollecita liquidazione del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio(6)