Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

Allegato I - Dati del cartellino da esporre nelle strutture ricettive alberghiere, negli esercizi di affittacamere ed attività ricettive in esercizi di ristorazione, nelle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, nelle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nelle strutture ricettive - residence, nelle residenze rurali


Parte I - Strutture ricettive alberghiere: dati del cartellino da esporre nelle camere, suite, junior suite ed unità abitative (33)


a) la denominazione dell'esercizio;

b) la classificazione;

c) il numero assegnato alla camera, alla suite o all'unità abitativa;

d) il numero dei letti autorizzati;

e) il prezzo giornaliero della camera, della suite o dell'unità abitativa, della prima colazione, della pensione, dell'eventuale mezza pensione per persona, come da comunicazione inviata e vidimata dalla provincia (1);

f) l'ora entro cui deve essere lasciata libera la camera, la suite, la junior suite o l'unità abitativa

g) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini previsti dalla presente normativa.



Parte II - Esercizi di affittacamere e attività ricettive in esercizi di ristorazione: dati del cartellino da esporre nelle camere

a) la denominazione dell'esercizio di affittacamere;

b) la classificazione;

c) il numero assegnato alla camera;

d) il numero dei letti autorizzati;

e) il prezzo giornaliero della camera, della eventuale prima colazione, pensione, mezza pensione per persona, come da comunicazione inviata e vidimata dalla provincia;

f) l’ora entro cui deve essere lasciata libera la camera;

g) l’autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente legge.



Parte III - Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (classificate): dati del cartellino da esporre nelle unità abitative

a) la denominazione dell'esercizio, ove esistente;

b) la classificazione attribuita;

c) il prezzo della unità abitativa come da comunicazione inviata alla provincia;

d) l'ora entro cui deve essere lasciata libera l’unità abitativa ai sensi del precedente articolo;

e) l’autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente legge.



Parte IV - Strutture ricettive-residence: dati del cartellino da esporre nelle unità abitative

a) la denominazione dell'esercizio;

b) la classificazione attribuita;

c) il numero assegnato all'unità abitativa;

d) il prezzo dell’unità abitativa, come da comunicazione inviata e vidimata dalla provincia;

e) l'ora entro cui deve essere lasciata libera l’unità abitativa;

f) l’autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente legge.



Parte V - Attività ricettive in residenze rurali: dati del cartellino da esporre nelle camere

a) la denominazione dell'esercizio;

b) la classificazione;

c) il prezzo giornaliero della camera comprensivo della prima colazione, e il prezzo della eventuale pensione e mezza pensione, per persona, come da comunicazione inviata e vidimata dalla provincia;

d) l'ora entro cui deve essere lasciata libera la camera;

e) l’autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente legge.


Parte VI - Centri soggiorno studi: dati del cartellino da esporre nelle camere

a) la denominazione dell'esercizio;

b) il numero assegnato alla camera;

c) il numero dei letti autorizzati;

d) il prezzo giornaliero della camera, della eventuale prima colazione, pensione, mezza pensione per persona, come da comunicazione inviata e vidimata dalla provincia;

e) l’ora entro cui deve essere lasciata libera la camera;

f) l’autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente legge.


Parte VII - Complessi ricettivi all’aperto (unità abitative): dati del cartellino da esporre nelle unità abitative


a) la denominazione dell'esercizio;

b) la classificazione ottenuta;

c) il numero assegnato all'unità abitativa;

d) il numero dei letti autorizzati;

e) il prezzo giornaliero dell'unità abitativa;

f) l'ora entro cui deve essere lasciata libera l'unità abitativa


NOTE ALL’ALLEGATO I

(1) Il cartellino da esporre nelle camere, suite, junior suite ed unità abitative e la comunicazione dei relativi prezzi inviata alla provincia devono indicare il supplemento di prezzo per il letto aggiunto su richiesta del cliente ed il supplemento di prezzo per il servizio di prima colazione nella camera/suite/junior suite/unità abitativa, a richiesta del cliente, ove previsto dalla presente legge (nota introdotta dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2081/2004 adottata ai sensi dell’art. 94 di questa legge, pubblicata nel BUR n. 79 del 10 agosto 2004).

(33) Testo così modificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2081/2004 adottata ai sensi dell’art. 94 di questa legge, pubblicata nel BUR n. 79 del 10 agosto 2004, che ha aggiunto nel dato previsto dalla lettera e) la seguente nota in calce: “il cartellino da esporre nelle camere, suite, junior suite ed unità abitative e la comunicazione dei relativi prezzi inviata alla provincia devono indicare il supplemento di prezzo per il letto aggiunto su richiesta del cliente ed il supplemento di prezzo per il servizio di prima colazione nella camera/suite/junior suite/unità abitativa, a richiesta del cliente, ove previsto dalla presente legge”.