Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO I
Organizzazione turistica della Regione

CAPO II
Strumenti operativi

SEZIONE III
Sistema informativo turistico regionale

Art. 18 - Sistema informativo turistico.

1. La Regione realizza il sistema informativo turistico regionale utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico veneto ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo. Il sistema deve assicurare la standardizzazione delle procedure, l'omogeneità e la diffusione delle informazioni. Il sistema fa parte integrante dell'attuale sistema informativo regionale.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la struttura regionale competente per il turismo:

a) effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle politiche turistiche regionali;

b) effettua studi e pubblicazioni sulle evoluzioni della struttura ricettiva e dell'apparato dei servizi e delle attività di interesse turistico;

c) verifica, anche promuovendo opportune collaborazioni e intese con l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e altre regioni, l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il fenomeno turistico;

d) elabora indici di misurazione dei risultati ottenuti dai destinatari dei finanziamenti regionali;

e) effettua, attraverso ricerche di mercato, analisi della domanda turistica dei principali mercati di affluenza del movimento turistico che interessa la regione.

f) rileva avvalendosi anche delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello regionale o nazionale i disservizi e reclami segnalati, la loro tipologia, nonché le qualità percepite ed attese dal cliente consumatore.

3. Le attività di cui al comma 2 sono rese, su richiesta, al Consiglio regionale che può richiedere lo svolgimento di specifiche attività di ricerca ed elaborazione dati.