Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO III
Sviluppo dell'offerta turistica regionale

CAPO II
Interventi di natura settoriale

SEZIONE II
Disposizioni in materia di turismo in mare a finalità ittica, escursionistica e ricreativa e pescaturismo

Art. 124 - Turismo in mare a finalità ittica, escursionistica e ricreativa.

1. Al fine di arricchire e qualificare l'offerta turistica regionale:

a) alle imprese turistiche che effettuano la attività di trasporto in mare a fini escursionistici e ricreativi, è consentito l'esercizio del turismo in mare a finalità ittica;

b) sono consentite le attività di pescaturismo.


Art. 125 - Requisiti e modalità.

1. L'attività di turismo in mare a finalità ittica è finalizzata alla cattura dello sgombro e può essere effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 concernente la disciplina della pesca marittima.


Art. 126 - Pescaturismo.

1. Per pescaturismo si intendono le attività intraprese dall'armatore singolo, impresa o cooperativa di nave da pesca professionale che imbarca sul proprio natante persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico ricreative, anche al fine di arricchire, qualificare ed integrare la propria attività.

2. Nell'ambito della attività di pesca turismo sono comprese:

a) la pesca mediante l'impiego dei sistemi consentiti dalle norme vigenti;

b) la ristorazione a base di pesce, effettuata a bordo;

c) le attività finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione della cultura della pesca dell'ambiente lagunare e delle acque interne.


Art. 127 - Autorizzazione e requisiti per le attività di pesca turismo.

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca turismo, l'armatore deve presentare domanda presso l'ente competente (22) del luogo di iscrizione della nave, completa dei documenti di bordo e della prova pratica di stabilità finalizzata alla attività di pesca turismo, rilasciata da ente tecnico riconosciuto.

2. La autorizzazione ha validità triennale e in sede di rilascio viene fissato il numero massimo di persone imbarcabili su ciascun natante.


Art. 128 - Tempi di svolgimento della attività di turismo in mare a finalità ittica e della attività pescaturismo.

1. Le attività di turismo in mare a finalità ittica e di pescaturismo possono essere svolte per tutto il periodo dell'anno, in ore diurne e notturne, nel rispetto delle norme in materia di navigazione marittima interna, con particolare riguardo alla sicurezza dei passeggeri e delle imbarcazioni.


(22) Comma così modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20 che ha sostituito le parole “capitaneria di porto” con le parole “ente competente”.