regione abruzzo

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1998 , N. 1 MODIFICATA CON L.R. 5 DEL 18.02.2010

SEZIONE II

Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art. 11 (art. 36) Cauzione

1 - La cauzione è versata, a pena di divieto di inoltro della D.I.A. alla Provincia entro trenta giorni dalla data della richiesta in contanti o in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli, intestati al titolare stesso ovvero in titoli al portatore o mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura di € 25.000,00 (venticinquemila/00).

2 - L'importo della cauzione o della fideiussione può essere soggetto a revisione quinquennale con deliberazione della Giunta Regionale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

3 - In caso di mancato versamento dell'integrazione conseguente alla revisione degli importi di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla richiesta, la Provincia dispone la sospensione dell'attività dell'agenzia fino all'avvenuto adempimento, che dovrà comunque verificarsi entro i successivi sessanta giorni dall'avvenuto provvedimento di sospensione, pena la chiusura dell'agenzia.

4 - La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione è concesso, a domanda dell'interessato, con provvedimento della Provincia, non prima di 180 giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia e sempre che siano state regolarizzate dall'interessato le eventuali pendenze derivanti dall'esercizio delle attività medesime.

5 - L'esercizio di una filiale o succursale di un'agenzia di viaggio e turismo non comporta l'obbligo del versamento della cauzione.

6 - Il mancato pagamento delle sanzioni previste dalla presente legge determina da parte della Provincia il prelievo dal deposito cauzionale di una somma pari all'ammontare della sanzione erogata.

7 - La Provincia trattiene le somme acquisite a titolo di sanzioni.