LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1998 , N. 1 MODIFICATA CON L.R. 5 DEL 18.02.2010
SEZIONE II
Art. 12 (art. 37)Assicurazione
1 - Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima della presentazione o invio della dichiarazione di inizio attività, polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n° 1084, nonché del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della Legge 29 luglio 2003, n. 229".
2 - Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione, a breve termine, del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.
3 - L'agenzia invia annualmente alla Provincia competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività dichiarata.
4 - La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina con riferimento all'attività dichiarata gli eventuali nuovi massimali di copertura assicurativa, in attuazione di quanto previsto dal primo comma.