regione abruzzo

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1998 , N. 1 MODIFICATA CON L.R. 5 DEL 18.02.2010

SEZIONE II

Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art. 16 (art. 41) Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessionea

1 - Per l'organizzazione di viaggi, gite ed escursioni lungo percorsi serviti da autolinee in concessione, le agenzie di viaggio e turismo e loro filiali o succursali operanti ai sensi della presente legge devono osservare le disposizioni in materia.

2 - titolari delle agenzie di viaggio e turismo devono organizzarsi con tariffe, servizi e modalità di esercizio diversi dai concessionari delle autolinee stesse. L'elenco dei partecipanti ai viaggi, gite ed escursioni dovrà di volta in volta, essere depositato presso l'agenzia e tenuto a bordo dall'accompagnatore a disposizione degli organi di vigilanza.