LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1998 , N. 1 MODIFICATA CON L.R. 5 DEL 18.02.2010
SEZIONE II
Art. 15 (art. 40) Chiusura temporanea dell'agenzia
1 - Il titolare dell'impresa che intenda procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia, per un periodo non superiore a tre mesi consecutivi, ne deve informare la Provincia con lettera raccomandata indicando i motivi e la durata della chiusura. Per periodi superiori la sospensione deve essere autorizzata dalla Provincia.
2 - In ogni caso l'agenzia di viaggio non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti di viaggio da essa stipulati.
2 bis - La Provincia deve immediatamente aggiornare la banca dati "Infotrav" con l'inserimento dei dati della chiusura temporanea dell'agenzia e della sua durata.