LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1998 , N. 1 MODIFICATA CON L.R. 5 DEL 18.02.2010
SEZIONE II
Art. 2 Delega alle Province
1 - Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo e quelle delle associazioni senza scopo di lucro, fatte salve quelle esercitate direttamente dalla Regione, così come stabilito negli articoli successivi.