regione abruzzo

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1998 , N. 1 MODIFICATA CON L.R. 5 DEL 18.02.2010

SEZIONE II

Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art. 3 (art. 32) - Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo

  • 1 - Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti. Le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente.
  • 2 - Sono connesse all'attività di Agenzia di Viaggi e Turismo le seguenti attività:
    • a. - la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo di terminali elettronici od altre macchine emettitrici, per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;
    • b. - l' organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;
    • c. - l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza ai propri clienti nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle attività professionali di guida ed accompagnatore turistico;
    • d. - la prenotazione di servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive (parole soppresse: "di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1993, n. 217") dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
    • e. - l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;
    • g. - la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.
  • 3 - Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio ai sensi della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.), ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n° 1084, nonché ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma della Legge 29 luglio 2003, n. 229).