LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1998 , N. 1 MODIFICATA CON L.R. 5 DEL 18.02.2010
SEZIONE II
Art 28 (art. 49) Sospensione dell'esercizio
1 - La Provincia dispone la sospensione dell'esercizio:
a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi, professionali o strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia, fatti salvi i casi e le modalità espressamente disciplinati dalla presente legge;
b) qualora non si provveda nel termine previsto dall'art. 11, comma 3, all'aumento del deposito cauzionale;
c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi o ripetuti inadempimenti verso i clienti e i fornitori.
2 - Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio la Provincia fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.
3 - La Provincia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti qualora entro il termine di cui al comma 2 non siano ripristinati i requisiti o eliminate le irregolarità e gli inadempimenti.
4 - Viene altresì sancita la chiusura dell'agenzia quando il titolare non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 15, comma 1 ovvero alla riapertura dell'agenzia, trascorsi i termini consentiti per la chiusura temporanea.