regione abruzzo

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1998 , N. 1 MODIFICATA CON L.R. 5 DEL 18.02.2010

SEZIONE II

Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art 28 (art. 49) Sospensione dell'esercizio

1 - La Provincia dispone la sospensione dell'esercizio:


a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi, professionali o strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia, fatti salvi i casi e le modalità espressamente disciplinati dalla presente legge;

b) qualora non si provveda nel termine previsto dall'art. 11, comma 3, all'aumento del deposito cauzionale;

c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi o ripetuti inadempimenti verso i clienti e i fornitori.


2 - Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio la Provincia fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.

3 - La Provincia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti qualora entro il termine di cui al comma 2 non siano ripristinati i requisiti o eliminate le irregolarità e gli inadempimenti.

4 - Viene altresì sancita la chiusura dell'agenzia quando il titolare non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 15, comma 1 ovvero alla riapertura dell'agenzia, trascorsi i termini consentiti per la chiusura temporanea.