regione abruzzo

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1998 , N. 1 MODIFICATA CON L.R. 5 DEL 18.02.2010

SEZIONE II

Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art. 29 - Sanzioni amministrative

1- Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale le agenzie di viaggio e turismo, i direttori tecnici e le associazioni senza fini di lucro sono soggetti alle sanzioni previste nell'allegato n. 1, previa contestazione delle infrazioni rilevate.
2 - In caso di recidiva le sanzioni previste dall'Allegato n. 1 sono raddoppiate.
3 - L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 21 novembre 1981, n. 689.
4 - Le Province utilizzano le somme direttamente introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia turistica.