regione abruzzo

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1998 , N. 1 MODIFICATA CON L.R. 5 DEL 18.02.2010

SEZIONE II

Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art. 5 ter Casi che non richiedono la dichiarazione di inizio attività

1 - Le Agenzia di viaggio e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere, congressi, convegni ed altre manifestazioni temporanee, nell'area di svolgimento dell'evento, limitatamente alla durata della manifestazione stessa, previa comunicazione alla Provincia di competenza.

2 - Per l'apertura di filiali o succursali di un'agenzia di viaggi e turismo regolarmente operante in Italia o in altro Stato dell'U.E. non occorre dichiarazione di inizio attività, ma è necessario inoltrare apposita comunicazione alla Provincia competente con allegati planimetria dei locali ed elenco delle principali attrezzature di cui si intende dotare l'agenzia, al fine di permettere la verifica dell'indipendenza e dell'esclusività dei locali stessi. La Provincia deve effettuare la suddetta verifica entro il termine di 30 giorni dalla data di arrivo della comunicazione.

3 - Espletata la verifica prevista dal comma 2, la Provincia ne comunica l'esito positivo all'interessato e alla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale. In caso di esito negativo, la Provincia attiva il procedimento previsto dall'art. 5 bis.