regione abruzzo

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1998 , N. 1 MODIFICATA CON L.R. 5 DEL 18.02.2010

SEZIONE II

Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art. 5 bis - Controlli

1 - Entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, la Provincia è tenuta a verificare il contenuto della D.I.A. in ordine alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni di legge

2 - Ove sia possibile integrare la documentazione richiesta la Provincia fissa il termine di 30 giorni per l'integrazione; la mancata integrazione nei termini comporta la notifica del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

3 - In caso di accertata carenza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti e dei requisiti di legge, la Provincia adotta provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività.

4 - Tuttavia, ove sia possibile conformare l'attività dell'agenzia alla normativa vigente, la Provincia ordina la sospensione dell'attività e assegna un termine non inferiore a 30 giorni. Trascorso tale termine senza il ripristino delle condizioni e il rispetto degli obblighi di legge, la Provincia ordina la cessazione dell'attività.