regione abruzzo

L.R.12 gennaio 1998, n. 1
Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico

Art. 7 Istruttoria preliminare

Ai fini della istruttoria della domanda la Provincia:
a) accerta la regolarità della domanda nonché la completezza e congruità della documentazione ad essa allegata;
b) trasmette all'autorità di pubblica sicurezza copia della richiesta di autorizzazione ai fini dell'acquisizione del nulla osta di cui all'art. 9 quinto comma della legge 17 maggio 1983, n. 217;
c) accerta che la denominazione proposta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, previo riscontro dall'ultimo elenco pubblicato sulla gazzetta ufficiale, ai sensi dell'art. 9, sesto comma, della legge n. 217 del 1983, fermo restando che non potrà, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane;
d) accerta l'iscrizione all'albo regionale del direttore tecnico indicato nella domanda;

e) acquisisce dalla Prefettura competente la comunicazione prevista dalla normativa antimafia di cui all'art. 2 del D.L. 8 agosto 1994, n. 490