Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO II
Organizzazione Turistica Regionale
CAPO I
Sistema turistico regionale
Art. 13 (Disposizione transitoria)
1. Fino all'approvazione degli atti di cui all'articolo 3, comma 2, all'articolo 4, comma 7, e all'articolo 10, comma 6, rimangono in vigore gli indirizzi, le misure e le azioni contenute nella deliberazione del Consiglio regionale 11 novembre 2003, n. VII/910 (Programma triennale degli interventi per l'incremento del turismo verso la Lombardia (2003-2005)) e relativi atti attuativi della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale dà attuazione, con propri provvedimenti, alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 11.