Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO II
Organizzazione Turistica Regionale
CAPO I
Sistema turistico regionale
Art. 12 (Contributi alle province)
1. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia di entrate e di spese, la Regione assicura alle province risorse non inferiori ai costi complessivamente sostenuti dalle APT per il personale e per la gestione degli uffici, sulla base delle risultanze dell'ultimo esercizio precedente allo scioglimento.