Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO II
Organizzazione Turistica Regionale
CAPO II
Associazioni Pro Loco
Art. 15 (Associazioni pro loco)
1. Sono pro loco le associazioni locali con sede nella Regione Lombardia che svolgono la propria attività di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano.
2. Le associazioni pro loco operano nel territorio comunale in cui sono costituite.
3. Le associazioni pro loco possono operare anche al di fuori del territorio comunale in cui sono costituite, esclusivamente in presenza di progetti ed interventi sovracomunali, previo accordo con le altre associazioni pro loco, per la realizzazione di progetti ed interventi sovracomunali. Nei comuni in cui non operano associazioni pro loco gli accordi devono intercorrere con i comuni coinvolti nei progetti ed interventi.