Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO II
Organizzazione Turistica Regionale
CAPO II
Associazioni Pro Loco
Art. 16 (Albo regionale delle associazioni pro loco)
1. è istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle associazioni pro loco.
2. L'iscrizione all'albo regionale è disposta con decreto del direttore generale e costituisce condizione indispensabile per:
3. Le associazioni pro loco possono operare anche al di fuori del territorio comunale in cui sono costituite, esclusivamente in presenza di progetti ed interventi sovracomunali, previo accordo con le altre associazioni pro loco, per la realizzazione di progetti ed interventi sovracomunali. Nei comuni in cui non operano associazioni pro loco gli accordi devono intercorrere con i comuni coinvolti nei progetti ed interventi.
a) partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni pro loco, nei casi previsti dalla legge;
b) fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali.
4. L'albo regionale delle associazioni pro loco è pubblicato, agli inizi di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.