Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO II
SISTEMA TURISTICO REGIONALE
CAPO I
Sistema turistico regionale
Art. 2 (Finalità)
1. La Regione, in attuazione dell' articolo 117 della Costituzione, nel rispetto del principio di sussidiarietà e con lo strumento del partenariato:
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire continue e positive relazioni tra popoli e culture diverse;
b) favorisce la crescita competitiva del sistema turistico regionale e locale per il miglioramento della qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
c) sostiene il ruolo delle imprese turistiche, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, sostenendo prioritariamente le attività ed i servizi rivolti ai turisti in arrivo nella Regione Lombardia;
d) promuove la ricerca, i sistemi informativi e di monitoraggio, la documentazione e la conoscenza dell'economia e delle attività turistiche;
e) valorizza il ruolo delle autonomie locali e funzionali e delle diverse, autonome ed originali espressioni culturali ed associative delle comunità locali;
f) promuove l'immagine turistica regionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali;
g) incentiva il sistema delle autonomie locali e il sistema delle imprese ad assumere iniziative di sviluppo turistico, in relazione alla diffusa presenza di risorse e del crescente ruolo dell'economia turistica;
h) assicura il coordinamento delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica, nonché alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico e del prodotto enogastronomico.
2. La Regione definisce il quadro istituzionale e del rapporto tra gli enti pubblici, in relazione all'esercizio delle attività di promozione, sviluppo e qualificazione delle risorse turistiche lombarde.