Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO II
Organizzazione Turistica Regionale
CAPO I
Sistema turistico regionale
Art. 3 (Linee di intervento)
1. La Regione assume la valorizzazione turistica tra gli obiettivi della programmazione, privilegia gli interventi in ambiti territoriali a vocazione e potenzialità turistica e orienta strumenti e azioni di governo verso nuove tipologie di offerta e di prodotto.
2. Il Consiglio regionale definisce i criteri per individuare gli ambiti a vocazione e potenzialità turistica.
La coerenza dei programmi di sviluppo turistico a tali ambiti costituisce priorità nella selezione degli interventi a valere sulla normativa di settore. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie, di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1
(Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), individua gli ambiti a vocazione e potenzialità turistica, previo parere della competente commissione consiliare.
3. La Regione, in coerenza con le intese stabilite con le altre regioni e le province autonome, per assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela delle imprese e delle professioni, individua:
a) le tipologie di imprese operanti nel settore delle attività ricettive e di accoglienza non convenzionali e gli standard delle loro attività;
b) gli standard dei servizi di informazione ed accoglienza, nonché gli standard di qualità dei servizi ai fini della classificazione delle strutture comunque utilizzate a fini turistici;
c) gli standard per l'esercizio delle agenzie di viaggio e per le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similari;
d) i requisiti e le modalità di esercizio delle professioni turistiche;
e) i criteri per la gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze.
4. La Regione, sentite le associazioni rappresentative delle imprese, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore e le associazioni dei consumatori, sostiene attività per la tutela dei diritti del turista, comprese forme non giudiziali di soluzione delle controversie, a partire dalle commissioni arbitrali e conciliative delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che hanno compiti istituzionali in materia.
5. La Regione partecipa con altre regioni alla elaborazione ed al sostegno di progetti interregionali di sviluppo turistico.