regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO II

Organizzazione Turistica Regionale

CAPO I
Sistema turistico regionale

Art. 4 (Sistema turistico)

1. Si definisce sistema turistico l'insieme di programmi, progetti e servizi orientati allo sviluppo turistico del territorio e all'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici della produzione e dell'enogastronomia locale.

2. Il sistema turistico è promosso e realizzato dalle autonomie locali e funzionali, dalle imprese del settore turistico in forma singola o associata, dalle associazioni imprenditoriali di categoria, nonché da altri soggetti che abbiano come scopo il perseguimento dello sviluppo sociale ed economico del territorio. Il sistema turistico opera per conseguire le seguenti finalità:

a) sviluppo di nuove potenzialità turistiche;

b) qualità dei prodotti turistici e offerta di nuovi prodotti;

c) integrazione tra differenti tipologie di turismo, anche al fine della sua destagionalizzazione;

d) realizzazione di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana e del territorio;

e) sostegno all'innovazione tecnologica;

f) crescita della professionalità degli operatori e sviluppo delle competenze manageriali;

g) promozione e attività di marketing.

3. I modelli organizzativi, gli strumenti operativi, il conferimento delle risorse necessarie e la durata del sistema turistico sono determinati in funzione della tipologia degli interventi da realizzare. A questi fini nell'ambito di un sistema turistico possono coesistere più soggetti attuatori, che individuano un coordinatore del programma.

4. La partecipazione congiunta di soggetti pubblici e privati è condizione necessaria per ottenere dalla Regione il riconoscimento del sistema turistico.

5. Il riconoscimento del sistema turistico, d'intesa con la provincia competente, avviene con l'approvazione da parte della Giunta regionale del programma di sviluppo turistico, il quale deve essere coerente con gli indirizzi della programmazione regionale e viene valutato considerando:

a) la rilevanza turistica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e la congruità dell'area territoriale interessata;

b) l'integrazione tra soggetti pubblici e privati anche in forma consortile e cooperativa;

c) la tipologia e la qualità del prodotto turistico.

6. La Regione assicura il coordinamento e le azioni necessarie per la costituzione di sistemi che interessino più province o più regioni.

7. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'ammissione dei programmi alle misure di sostegno.

8. La Regione può concorrere al finanziamento degli interventi infrastrutturali realizzati dalle province all'interno dei sistemi turistici.