Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO II
Organizzazione Turistica Regionale
CAPO I
Sistema turistico regionale
Art. 6 (Interventi della Regione per la promozione turistica)
1. La Giunta regionale ai fini della promozione turistica esercita le seguenti attività:
a) attuazione degli interventi per la promozione dell'offerta e per la diffusione dell'immagine e del prodotto turistico della Lombardia in Italia ed all'estero;
b) definizione del programma delle proprie iniziative editoriali e individuazione delle manifestazioni nazionali ed internazionali, delle fiere e delle esposizioni cui la Regione partecipa con proprie attività promozionali;
c) realizzazione del portale regionale del turismo come punto comune di accesso e coordinamento di servizi e attività svolte da soggetti diversi. Lo strumento di comunicazione e connessione tra i sistemi informatici è inserito nella rete regionale.
2. La Giunta regionale individua le modalità della partecipazione alle iniziative regionali delle autonomie locali e funzionali, degli operatori privati e delle associazioni rappresentative delle imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione.
3. La Giunta regionale può sostenere attività innovative e di carattere sperimentale, con risorse proprie e d'intesa con i livelli di governo locale.
4. La Regione può realizzare interventi funzionali al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 2. A tale fine la Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la definizione dell'interesse regionale di specifici progetti, da attuarsi anche attraverso apposite convenzioni.