Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO II
Organizzazione Turistica Regionale
CAPO I
Sistema turistico regionale
Art. 7 (Competenze del comune)
1. Il comune esercita le seguenti funzioni:
a) promuove o partecipa ai sistemi turistici e alla attivazione delle strutture di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
b) concorre alla definizione dei programmi delle province;
c) organizza e sostiene iniziative di promozione e valorizzazione turistica locale, con facoltà di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle associazioni pro loco e di altri organismi associativi operanti sul territorio, ovvero ricorrere a forme di gestione associata, incluse le comunità montane;
d) raccoglie e comunica le segnalazioni dei turisti relativamente alle attrezzature, ai prezzi delle strutture ricettive e alle tariffe dei servizi e delle professioni turistiche, in collaborazione con le strutture IAT;
e) rileva le presenze turistiche nelle strutture extralberghiere del proprio territorio e le comunica alla Regione e alle province.
2. I comuni di Campione d'Italia e di Livigno, in considerazione della specifica situazione di extraterritorialità, della particolare posizione geografica e della differente normativa vigente in materia tributaria ed extratributaria, possono esercitare le funzioni delle province previste dal presente capo e quelle relative alle strutture IAT; a tal fine, la Giunta regionale disciplina, con specifica deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, l'istituzione di un apposito organismo costituito da esperti in materia di turismo, da designarsi senza vincoli di residenza o domicilio e ne determina le funzioni e le modalità di funzionamento.
3. I comuni e le comunità montane partecipano alle forme locali di consultazione sulle politiche ed iniziative turistiche istituite dalle province.