Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO I
Attività ricettiva alberghiera
Art. 21 (Finalità)
1. La Regione definisce la tipologia delle aziende alberghiere e stabilisce i criteri e le modalità per la loro classificazione.