Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO II
Organizzazione Turistica Regionale
CAPO II
Associazioni Pro Loco
Art. 20(Contributi)
1. La Regione, per raggiungere le finalità di promozione turistica, concede contributi alle associazioni pro loco iscritte nell'albo regionale.
2. La Regione concede annualmente un contributo alle unioni di associazioni pro loco di cui all'articolo 19, sulla base della presentazione di un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle associazioni pro loco associate, migliorandone le capacità organizzative ed operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa, sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative ed i programmi regionali.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi secondo i criteri, le priorità e le modalità per la richiesta e l'erogazione stabiliti ogni tre anni, con apposito atto della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in coerenza con le scelte programmatiche della Regione.
4. Le funzioni gestionali e amministrative relative ai contributi di cui al comma 1 sono esercitate dalle province, cui vengono conferite le risorse necessarie in base a riparto effettuato con l'atto della Giunta regionale di cui al comma 3.