regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO III

STRUTTURE RICETTIVE

CAPO I
Attività ricettiva alberghiera

Art. 24 (Classificazione)

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti recanti l'indicazione degli standard qualitativi obbligatori minimi, le aziende alberghiere sono classificate in base agli standard elencati negli allegati A e B al presente testo unico.

2. Gli alberghi sono classificati in cinque classi contrassegnate in ordine decrescente da cinque, quattro, tre, due e una stella. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva 'lusso' quando sono in possesso di eccezionali requisiti di qualità tipici degli esercizi di classe internazionale.

3.Le residenze turistico alberghiere sono classificate in tre classi contrassegnate in ordine decrescente da quattro, tre e due stelle.

4.Le strutture alberghiere nelle quali sono alloggiati clienti che devono avvalersi dei servizi generali della casa principale (dipendenze alberghiere) sono classificate nella classe immediatamente inferiore rispetto a quest'ultima.

5.è del pari classificato nella classe immediatamente inferiore a quella della casa principale il complesso dei locali adibiti a dipendenze alberghiere dello stesso fabbricato ma con ingresso autonomo e separato, sempre che i clienti debbano avvalersi dei servizi generali della casa principale.