Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO I
Attività ricettiva alberghiera
Art. 25 (Durata della classificazione)
1. La classificazione ha validità per un quinquennio, decorrente dal 1° ottobre 1997.
2. Qualora durante il quinquennio si determinino cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di un'azienda, si procede all'attribuzione di una nuova classificazione ai sensi dell'articolo 26.
3.La classificazione attribuita alle aziende di nuova apertura o le modifiche di classificazione hanno efficacia per la frazione del quinquennio in corso.
4.Le operazioni relative alla classificazione a valenza quinquennale sono compiute nel secondo semestre dell'anno nel quale scade il quinquennio della classificazione stessa. A tale scopo i titolari della licenza di esercizio alberghiero devono, entro il mese di giugno, presentare domanda alla provincia.