Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO II
Attività ricettiva non alberghiera
SEZIONE I
Case per ferie e ostelli per la gioventù
Art. 32 (Finalità)
1. La Regione disciplina le seguenti strutture ricettive non alberghiere:
a) case per ferie;
b) ostelli per la gioventù;
c) rifugi alpinistici e rifugi escursionistici;(2)
d) esercizi di affittacamere;
e) case e appartamenti per vacanze;
f) bed & breakfast;
g) bivacchi fissi.
2. Non rientrano nella disciplina del presente capo le strutture ricettive socio-assistenziali disciplinate dalla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia) e dal piano socio-sanitario regionale previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali).da quella esistente, è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 1.033 a euro 1.549.
3. In occasione di manifestazioni o raduni e, comunque, per periodi non superiori a giorni trenta, il comune può rilasciare a enti pubblici, associazioni od enti religiosi nulla osta per l'utilizzo di immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva.