Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
TITOLO III
STRUTTURE RICETTIVE
CAPO I
Attività ricettiva alberghiera
Art. 31 (Sanzioni)
1. Il titolare di un'azienda alberghiera che rifiuti di fornire le informazioni richiestegli necessarie ai fini della verifica della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti allo stesso fine, ovvero denunci elementi non corrispondenti al vero, o non conformi alla classificazione della propria azienda, è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 516 a euro 1.549.
2. Il titolare di un'azienda alberghiera che ometta di esporre il segno distintivo della categoria e/o della classificazione attribuita e il tariffario delle camere alberghiere, ovvero attribuisca al proprio esercizio con scritti o stampati o in qualsiasi altro modo una classificazione diversa da quella ottenuta, ovvero affermi la disponibilità di attrezzatura diversa da quella esistente, è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 1.033 a euro 1.549.
3. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale). Le somme dovute sono riscosse ed introitate dalle province.da quella esistente, è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 1.033 a euro 1.549.