regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO III

STRUTTURE RICETTIVE

CAPO II
Attività ricettiva non alberghiera

SEZIONE II
Strutture alpinistiche

Art. 38 (Definizioni) (10)

1. I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello, ad esclusione delle sciovie.

2. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 700 metri di altitudine, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, ad esclusione delle sciovie.

3. I bivacchi fissi sono locali di alta montagna incustoditi e senza viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo ad alpinisti ed escursionisti, posti in luoghi isolati a quota non inferiore a 2.000 metri di altitudine e distanti almeno 3.000 metri lineari o 300 metri di dislivello da strade aperte al traffico di servizio, rifugi alpinistici o impianti di risalita.

4. Per viabilità alpina si intendono i sentieri di accesso ai rifugi dal fondovalle, i sentieri di collegamento tra i rifugi ed i sentieri o le vie che dai rifugi consentono di raggiungere mete di interesse escursionistico o alpinistico. La viabilità alpina si distingue in:

a) sentieri alpini, ovvero i percorsi pedonali che consentono un agevole movimento in zone di montagna e conducono a rifugi alpinistici, escursionistici, bivacchi e località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale;

b) sentieri alpinistici attrezzati, ovvero i percorsi pedonali che consentono il movimento in zone di montagna, la cui percorribilitàè parzialmente agevolata attraverso idonee opere artificiali;

c) vie ferrate, ovvero i percorsi di interesse alpinistico che si svolgono totalmente o prevalentemente in zone rocciose o comunque impervie, la cui percorribilitàè consentita dalla installazione di attrezzature fisse.