regione lombardia

Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

TITOLO III

STRUTTURE RICETTIVE

CAPO II
Attività ricettiva non alberghiera

SEZIONE II
Strutture alpinistiche

Art. 39 (Gestori e custodi dei rifugi) (10)

1.Gestore del rifugio è la persona fisica che sia titolare di un contratto di gestione di rifugio in corso di validità oppure ne sia il proprietario oppure abbia in affidamento la struttura dalla proprietà. Se il titolare del contratto è un ente diverso da persona fisica, il gestore coincide con la persona indicata come responsabile del rifugio. Durante il periodo di apertura del rifugio il gestore è il punto di riferimento informativo della zona; nel caso di incidente, il gestore del rifugio collabora nelle attività di soccorso fornendo supporto logistico e operativo.

2.Qualora si tratti di rifugi con custodia, il proprietario del rifugio deve indicare il nominativo del custode o gestore che deve sottoscrivere per accettazione la denuncia di inizio attività. Il comune accerta che la persona abbia conoscenza della zona, delle vie d'accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi e ai posti di soccorso più vicini, nonché delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso, mediante attestazione del corpo nazionale del soccorso alpino. Qualora il custode proposto sia titolare di licenza di guida alpina o aspirante guida alpina, si prescinde dall'accertamento.